Improcedibile il ricorso sul silenzio se l’amministrazione provvede in corso di giudizio (TAR Lazio n. 2254 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., oggetto della domanda è l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla pubblica amministrazione sull’istanza che le è stata presentata. La condanna a provvedere presuppone che l’inerzia perduri al momento della pronuncia: l’interesse del privato istante costituisce condizione dell’azione e deve sussistere sino alla decisione. L’emanazione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza, anche se non satisfattivo dell’interesse pretensivo, interrompe l’inerzia. Ne consegue che il ricorso è inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, ed è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se interviene nelle more del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto a Roma Capitale, con istanza del 18 maggio 2017, la concessione del contributo a fondo perduto previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche presso il proprio immobile. L’amministrazione non aveva riscontrato l’istanza con un provvedimento espresso.

Con ricorso notificato e depositato il 10 novembre 2025, il ricorrente ha agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’ente a concludere il procedimento, con contestuale nomina di un Commissario ad acta. Nelle more del giudizio, il 28 novembre 2025 Roma Capitale ha liquidato quanto richiesto; il ricorrente ha quindi depositato, il 23 dicembre 2025, dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’istanza del 2017 era rimasta priva di riscontro e che la nota prot. 214585 del 24 ottobre 2025, con cui l’amministrazione aveva comunicato l’inserimento della domanda “nella graduatoria con priorità”, non integrava un provvedimento espresso, avendo natura meramente soprassessoria.

La questione giuridica attiene alla condizione dell’azione nel giudizio sul silenzio. Il TAR ha richiamato il consolidato insegnamento per cui la condanna a provvedere presuppone che, al momento della pronuncia, perduri l’inerzia e non sia venuto meno l’interesse del privato all’accertamento dell’illegittimità del silenzio.

Il Collegio ha applicato il criterio distintivo tra le due ipotesi di difetto sopravvenuto di interesse: l’emanazione del provvedimento prima della proposizione del ricorso determina inammissibilità per carenza originaria; l’emanazione nel corso del giudizio determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. A sostegno ha richiamato, tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2660 del 2018, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1502 del 2016 e Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2465 del 2013.

Nel caso concreto, la determinazione dirigenziale del 26 novembre 2025 aveva riconosciuto al ricorrente la somma pretesa a titolo di parziale rimborso per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 11 legge n. 13/1989. L’inerzia era dunque cessata prima della decisione e il ricorso è stato dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in adesione all’istanza di parte.

Le spese di lite sono state poste a carico di Roma Capitale in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in considerazione dell’evidente fondatezza del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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