Insidia stradale: il pericolo visibile e prevedibile esclude la responsabilità del custode (Cass. 17971/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 17971 del 4 giugno 2026 (R.G.N. 4378/2023) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Alberto Crivelli.

Il principio di diritto

La responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha natura oggettiva, fondandosi sul nesso causale tra la cosa e il danno e non su una presunzione di colpa del custode; è esclusa dal caso fortuito o dalla rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato. Per tale condotta è sufficiente la colpa ex art. 1227 c.c., senza che occorra dimostrarne anche l’autonomia, l’eccezionalità, l’imprevedibilità o l’inevitabilità (requisiti richiesti solo per la condotta del terzo). L’onere di provare tali caratteri non grava sul custode; e quanto più il pericolo è prevedibile e visibile, tanto più incide la condotta imprudente del danneggiato, fino ad annullare il contributo causale della cosa.

Il fatto

Un motociclista chiedeva al Comune di Salerno il risarcimento dei danni subiti in un sinistro causato, a suo dire, da brecciolino non visibile (dello stesso colore della strada e con scarsa illuminazione).

Il giudice di pace respingeva la domanda per difetto di prova dell’insidia; il Tribunale rigettava l’appello, ritenendo la colpa del danneggiato caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dell’amministrazione proprietaria della strada. Il danneggiato ricorreva per cassazione con tre motivi (violazione degli artt. 2051, 2697, 1227, 2043 e 2056 c.c.).

La motivazione

La Corte ribadisce la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. e la disciplina della condotta del danneggiato: basta la colpa ex art. 1227 c.c., non occorrendo che sia autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 2376/2024; 4051/2024; 28057/2024; 8450/2025); l’onere della prova di tali caratteri non grava sul custode. Il primo motivo è inammissibile perché, dietro la censura, chiede una rivalutazione del giudizio di merito, che aveva positivamente accertato la responsabilità esclusiva del conducente.

Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile: vige il dovere di autoresponsabilità e cautela dell’utente (art. 2 Cost.); il brecciolino era prevedibile (presente su tutta la strada e noto al danneggiato) e visibile (illuminazione presente), sicché era esigibile un adeguamento della guida, con responsabilità esclusiva del conducente.

Il terzo motivo (concorso di colpa ex artt. 1227 e 2056 c.c.) è superato dalle considerazioni precedenti e si risolve in un ulteriore, inammissibile tentativo di rivalutazione dei fatti.

Implicazioni pratiche

Contro il custode della strada (l’ente proprietario) la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva, ma cede di fronte alla condotta colposa del danneggiato: per escluderla basta la sua colpa ex art. 1227 c.c., senza che l’ente debba provare che il comportamento fosse eccezionale o imprevedibile.

Il pericolo visibile e prevedibile — come il brecciolino ben percepibile su una strada illuminata e nota all’utente — impone un dovere di cautela la cui violazione può diventare causa esclusiva del sinistro, azzerando la rilevanza della cosa. Per il danneggiato, l’accertamento di merito sulla prevedibilità e visibilità del pericolo è decisivo e non è ridiscutibile in cassazione: il richiamo all’insidia “non visibile” non basta se il giudice del merito ha accertato il contrario.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *