Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 146 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione su un’istanza di parte diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse allorché, nel corso del giudizio, la parte ricorrente acquisisca conoscenza dell’atto amministrativo con cui l’Ente ha in concreto provveduto sulla richiesta. L’interesse alla decisione della controversia, infatti, viene meno quando l’oggetto della domanda, volta ad ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere, risulti ormai satisfatto dall’intervenuta adozione del provvedimento. La mancata comunicazione del provvedimento alla parte direttamente interessata dalle relative statuizioni, pur non incidendo sull’esito di improcedibilità, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva inviato al Comune di Alezio un’istanza volta ad ottenere l’adeguamento dei prezzi relativi ad un appalto per l’esecuzione di lavori di ampliamento del centro comunale di raccolta differenziata. Rimasta priva di riscontro, la società aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Nelle more del giudizio, all’esito dell’esame dei documenti depositati dalla difesa dell’Ente locale, la ricorrente ha riferito di aver acquisito conoscenza dell’intervenuta adozione di una determinazione dirigenziale con cui l’Amministrazione aveva già provveduto in merito alla richiesta di adeguamento prezzi, dichiarando il venir meno dell’interesse alla decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, la quale ha espressamente riferito che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa, avendo acquisito conoscenza della determinazione dirigenziale con cui l’Amministrazione comunale ha provveduto sulla richiesta di adeguamento prezzi.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’oggetto della domanda — finalizzata ad ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere — deve ritenersi satisfatto dall’intervenuta adozione del provvedimento amministrativo.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che la determinazione dirigenziale, ancorché adottata prima della proposizione del ricorso, non fosse stata comunicata alla parte direttamente interessata dalle relative statuizioni. Tale circostanza ha giustificato, secondo il Tribunale, la compensazione delle spese, non potendosi ravvisare una soccombenza sostanziale a carico della ricorrente che aveva agito senza poter avere conoscenza dell’intervenuto provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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