Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 771 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la perdurante inerzia dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo esecutivo entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato e non è stato eseguito nel termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ed è fondato in mancanza di prova dell’avvenuta esecuzione. La nomina anticipata del commissario assicura l’effettività della tutela anche quando l’amministrazione sia rimasta contumace.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 647 del 12 luglio 2023, emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per ciascun anno scolastico e alla rifusione delle spese di giudizio.

Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione presso la sede reale in data 3 maggio 2024 ed era passato in giudicato secondo l’attestazione della cancelleria del Tribunale di Firenze del 23 gennaio 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti di causa risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata all’amministrazione, che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997, e che il titolo è passato in giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risulta infatti dagli atti che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. L’amministrazione, pur ritualmente evocata, non si è costituita e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato, provvedendo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, a corrispondere al ricorrente quanto liquidato con la sentenza ottemperanda.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono state liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il ricorso è stato accolto con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese e degli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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