Clausola di reso dei farmaci in scadenza legittima se copre sopravvenienze oggettive (TAR Toscana n. 14 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che impone al fornitore di ritirare, sostituire o rimborsare i medicinali in scadenza, anche quando consegnati entro i due terzi della vita utile, è legittima ove sia letta sistematicamente come strumento di allocazione di sopravvenienze oggettive che rendono inutilizzabile il farmaco già entrato nella disponibilità dell’amministrazione. Essa non attribuisce alla stazione appaltante una facoltà indiscriminata di reso, né altera la possibilità di formulare un’offerta consapevole, poiché il rischio di obsolescenza è connaturato al mercato farmaceutico e rientra nei calcoli di convenienza dell’impresa. Il possibile uso strumentale della clausola attiene alla fase di esecuzione e non vizza l’atto di indizione della procedura.
Il Fatto
Una società del settore farmaceutico impugna la determinazione con cui ESTAR ha indetto l’appalto specifico per la fornitura di specialità medicinali nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, unitamente alla lettera d’invito, al capitolato e ai chiarimenti della stazione appaltante. La censura investe le previsioni che obbligano il fornitore a ritirare i medicinali in scadenza e a sostituirli o rimborsarli, su richiesta formulata almeno 60 giorni prima della scadenza, anche quando la consegna sia avvenuta entro i due terzi della vita utile. Per la ricorrente la clausola renderebbe ex ante incerta la remunerazione della commessa e scaricherebbe sull’impresa le disfunzioni di una non accorta pianificazione degli ordinativi delle aziende sanitarie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da un rilievo interpretativo: la clausola impugnata non va letta isolatamente, ma in coordinamento sistematico con le altre disposizioni della lex specialis che disciplinano la riconsegna e il rimborso dei medicinali. L’art. 11 del capitolato impone la ripresa in consegna dei prodotti oggetto di revoche ministeriali e ritiri dal commercio entro 15 giorni, con nota di credito e sostituzione. La prima parte dell’art. 12 del capitolato disciplina le sopravvenienze normative, obbligando il fornitore a sostituire le rimanenze divenute inutilizzabili in seguito a modifiche comunitarie o interne.
Da tali previsioni emerge che la stazione appaltante ha inteso allocare sul fornitore il rischio di sopravvenienze oggettive che rendono inutilizzabile il medicinale, ancorché già entrato nella disponibilità materiale e giuridica della parte pubblica. Tali clausole, pur derogando al principio res perit domino, non introducono un grave e insanabile squilibrio contrattuale: è riconosciuta all’amministrazione la possibilità di prevedere elementi di atipicità nei rapporti negoziali di cui è parte, fermo restando che esse non attribuiscono alla parte pubblica una indiscriminata facoltà di reso, limitandosi a governare l’allocazione di rischi oggettivi in un settore caratterizzato da rapida e imprevista obsolescenza dei prodotti.
La presenza di tali clausole non impedisce la formulazione di un’offerta consapevole. Il rischio di sopravvenienze che incidano sull’utilizzabilità dei farmaci è connaturato alle dinamiche del mercato e, potendo presentarsi anche prima della consegna alle aziende sanitarie, la sua incidenza sui costi non costituisce elemento estraneo ai calcoli di convenienza economica posti a base del corrispettivo.
La ricorrente non ha contestato le previsioni sulle sopravvenienze normative, ma l’estensione dell’obbligo di ritiro ai farmaci consegnati entro i due terzi della shelf life, sul presupposto che l’inutilizzo possa dipendere da errate scelte di approvvigionamento della stazione appaltante. La premessa è fallace: la seconda parte dell’art. 12 copre le sopravvenienze oggettive idonee a incidere sull’impiego dei medicinali, come l’immissione in commercio di farmaci terapeuticamente più efficaci su cui convergano le prescrizioni, generando eccesso di giacenze.
La tesi del possibile uso strumentale della clausola presuppone un’utilizzazione contraria a buona fede in fase esecutiva. La congettura non sostiene la censura: la clausola è legittima in quanto risponde a obiettive esigenze di allocazione dei rischi, e il suo eventuale uso strumentale attiene alla fase di esecuzione del contratto. Per le stesse ragioni è infondato il secondo motivo: la clausola di reso non incentiva la produzione di rifiuti, operando su prodotti che per circostanze oggettive e sopravvenute sarebbero comunque destinati allo smaltimento. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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