Nessun risarcimento per ritardo con procedimento complesso e colpa lieve (C.G.A.R.S. n. 226 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi connotati da particolare complessità, l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione rileva ai fini risarcitori solo in caso di dolo o colpa grave. Opera un rapporto di proporzionalità inversa tra difficoltà dell’attività e rimproverabilità della condotta: solo ciò che di norma sarebbe culpa lata assume rilievo di culpa levis ex art. 2043 cod. civ. Il principio di non aggravamento del procedimento ha natura tendenziale e cede di fronte alla tutela di valori pubblici primari, come l’ambiente. La mera colpa lieve, inoltre tempestivamente emendata dall’amministrazione, non radica la responsabilità risarcitoria.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato domanda di ampliamento di un complesso industriale, unitamente a istanza di autorizzazione unica ambientale per la modifica degli scarichi, nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera e nulla osta di impatto acustico. Il procedimento si è concluso favorevolmente, ma dopo una serie di passaggi intermedi contestati: il parere dei Vigili del Fuoco, la nota della Commissione VINCA che ha sottoposto il progetto a valutazione di incidenza e la richiesta di chiarimenti sul contributo di costruzione.
La società ha adito il TAR Sicilia chiedendo il risarcimento del danno per l’illegittimo ritardo. Il primo giudice ha respinto il ricorso. Proposto appello, con appello incidentale dell’ente intimato, la causa giunge al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente il thema decidendum del primo grado, secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, ed esamina direttamente la domanda risarcitoria.
La Corte enuncia il principio cardine: nei procedimenti complessi il parametro di valutazione della colpa è quello dell’art. 2236 cod. civ., con la conseguenza che solo la colpa grave rileva ai fini risarcitori. Sussiste un rapporto di proporzionalità inversa tra difficoltà dell’attività e rimproverabilità della condotta.
Applicando il principio, il Collegio esclude sia il dolo sia la colpa grave. La conferenza di servizi è stata convocata a breve distanza dalla domanda, con conseguente irrilevanza del parere dei Vigili del Fuoco. La decisione della Commissione VINCA di sottoporre il progetto a valutazione di incidenza non appare illogica né immotivata, avendo la Commissione chiarito l’impossibilità di escludere incidenze significative sugli habitat e sulle specie tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE.
Il Collegio osserva inoltre che il principio di non aggravamento del procedimento ha natura solo tendenziale e deve cedere di fronte a valori pubblici primari di rango costituzionale, come l’ambiente, ai sensi degli artt. 9 e 41 della Costituzione. Infine, la richiesta di chiarimenti sul contributo di costruzione, poi revocata, integra al più una colpa lieve, tempestivamente emendata e quindi insufficiente a radicare la responsabilità.
L’appello principale è respinto; le eccezioni in rito sono assorbite e l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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