Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza dopo il pagamento integrale del beneficio (TAR Puglia n. 140 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’Amministrazione, mediante il pagamento integrale della somma riconosciuta, determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che impone al giudice di rilevare la piena soddisfazione della pretesa azionata. La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorché si sia determinata un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo fatto valere, senza che residui alcuna utilità alla decisione di merito; la soccombenza virtuale dell’Amministrazione giustifica la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, con sentenza n. 618/2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi e spese. Il Ministero non aveva dato esecuzione al provvedimento, notificato in data 05.03.2025. La ricorrente ha quindi proposto ricorso di ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in via subordinata, la nomina di un Commissario ad acta. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento integrale della somma dovuta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha rilevato che la ricorrente, con istanza depositata il 26.01.2026, aveva dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento dell’importo previsto dalla sentenza ottemperata. Il Collegio ha qualificato il ricorso come improcedibile per cessazione della materia del contendere, dando applicazione all’art. 34, comma 5, c.p.a., in base al quale, quando la pretesa risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha richiamato, a sostegno della decisione, il principio consolidato per cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorché si sia verificata un’attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva dell’interesse azionato; è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, come precisato da Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823.

In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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