Ottemperanza per la Carta docente su sentenza del giudice ordinario (TAR Puglia n. 139 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione. L’azione esecutiva nei confronti della P.A. non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, il giudice ordinario aveva accolto la domanda della ricorrente, dichiarando il diritto al riconoscimento del beneficio economico della c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza, passata in giudicato e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, non aveva ricevuto esecuzione.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’attuazione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni ritardo nell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha rilevato la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza, verificando l’osservanza sia del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia del disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. La sentenza del Tribunale di Taranto aveva comprovata valenza di cosa giudicata, come risultava dalla certificazione della Cancelleria, ed era stata notificata con formula esecutiva al Ministero, sicché risultavano integrati i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997.

Il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva contestato l’inadempimento e si era limitato a depositare la tabella riepilogativa della liquidazione delle spese legali, senza dimostrare alcun pagamento del beneficio economico. Il giudice amministrativo ha quindi condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, ordinando di provvedere entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega e senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

È stata infine respinta la domanda di fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua: il giudice ha richiamato la natura prudente dell’istituto, che nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro, richiamando un proprio precedente (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 204).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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