Verifica di anomalia dell’offerta tra RUP e Commissione nella lex specialis (C.G.A.R.S. n. 112 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta, pur costituendo una valutazione dell’offerta stessa, può essere attribuita dalla lex specialis al RUP con il supporto della Commissione di gara, poiché la scelta dell’organo competente è rimessa alla stazione appaltante in ragione delle peculiarità della singola competizione. Non è sindacabile nel merito la valutazione di incongruità che si fondi sull’analisi dei costi e sulla genericità delle giustificazioni, specie in presenza di un rilevante ribasso e di uno scostamento dai valori tabellari. L’operatore economico non ha diritto a un’ulteriore interlocuzione procedimentale quando le giustificazioni siano state già valutate come inidonee, opponendosi ciò al principio di non aggravamento del procedimento.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipava alla gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza regionale per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza armata destinato alle aziende sanitarie regionali, suddiviso in diciotto lotti. Dopo l’esame delle offerte tecniche ed economiche, il raggruppamento risultava collocato in posizione utile in numerosi lotti.
Il RUP, in seduta riservata, riteneva non sufficienti le giustificazioni fornite in ordine alla congruità complessiva dell’offerta e ne disponeva l’esclusione. Il ricorso proposto davanti al TAR Sicilia veniva respinto. Il raggruppamento proponeva appello, censurando il difetto del contraddittorio e l’attribuzione della verifica di anomalia al RUP con il supporto della Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa carenza di motivazione e di istruttoria. La censura è smentita per tabulas: dal verbale della seduta riservata emerge che l’operatore non aveva fornito alcuna indicazione sui processi, sulle soluzioni tecniche o sulle condizioni favorevoli, limitandosi a evocare un precedente giurisprudenziale. Il RUP ha evidenziato il mancato riscontro ai punti di cui all’art. 97, comma 4, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 50/2016 e l’assenza di elementi probatori sul costo della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali.
La verifica compiuta dal RUP non risulta affetta da macroscopica erroneità o irragionevolezza: essa è motivata in ordine al mancato superamento del giudizio di attendibilità dell’offerta nel suo complesso, sulla base di indici propri dell’analisi dell’anomalia. Il Collegio richiama in termini Cons. Stato, Sez. V, n. 1776 del 2024. Le giustificazioni non chiariscono la composizione del costo del lavoro, l’incidenza delle assenze o delle agevolazioni, né confermano il recepimento degli adeguamenti tabellari.
Il contraddittorio si è svolto regolarmente attraverso lo scambio di osservazioni e giustificazioni, essendo stata concessa anche una proroga per i giustificativi. L’operatore, quindi, non ha fornito giustificazioni dettagliate, e nessun obbligo di ulteriore interlocuzione incombe sulla stazione appaltante.
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che l’art. 77, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 non esclude la competenza della Commissione sulla verifica di anomalia, trattandosi pur sempre di valutazione dell’offerta. L’art. 97 prevede la competenza alternativa della Commissione o del RUP e lascia alla lex specialis la scelta dell’organo, rimessa alla stazione appaltante in base al valore e alla complessità della competizione.
Nel caso concreto il disciplinare ha previsto il concorso di RUP e Commissione, regola non illogica e giustificata dalla complessità della gara; il verbale dà atto che il RUP è stato coadiuvato dalla Commissione. L’appello principale è respinto, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori; l’appello incidentale, di natura subordinata, è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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