Sospesa la clausola contrattuale che subordina il contratto alla rinuncia alla tutela giurisdizionale (TAR Puglia n. 58 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È meritevole di accoglimento, nei limiti della sospensione interinale, l’istanza cautelare volta a contestare la clausola contrattuale che subordina il perfezionamento del rapporto tra Azienda Sanitaria Locale e struttura privata accreditata alla preclusione dell’accesso alla tutela giurisdizionale. La previsione che condiziona l’efficacia del contratto alla rinuncia alla tutela innanzi al giudice amministrativo integra un profilo di possibile illegittimità che richiede adeguato approfondimento in sede di merito, rendendo necessaria la sospensione incidentale della sola clausola, senza che ciò incida sull’assetto complessivo del rapporto contrattuale.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura privata accreditata, impugnava le deliberazioni del Direttore Generale della ASL di Lecce con cui veniva determinato il budget di spesa per l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di patologia clinica, nonché il contratto per l’erogazione di dette prestazioni per l’anno 2025. La contestazione verteva, in particolare, sulla mancata valorizzazione delle prestazioni erogate e sulla presenza di una clausola contrattuale ritenuta lesiva, in quanto precludeva l’accesso alla tutela giurisdizionale quale condizione necessaria per il perfezionamento del rapporto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto che le questioni sollevate richiedano un approfondimento in sede di merito, non potendo essere risolte sommariamente in fase cautelare. L’istituto della sospensione cautelare è stato valutato alla luce dell’interesse azionato dalla parte ricorrente, che appare medio tempore salvaguardabile mediante un intervento limitato e proporzionato.

Il Collegio ha circoscritto l’accoglimento dell’istanza alla sola clausola di cui all’art. 8 dello schema di contratto, nella parte in cui condiziona il perfezionamento del rapporto contrattuale alla preclusione dell’accesso alla tutela giurisdizionale. Tale previsione, secondo il Tribunale, presenta evidenti profili di criticità che giustificano la sospensione incidentale della sua efficacia, senza necessità di estendere la misura all’intero provvedimento impugnato.

La decisione assume rilievo poiché riconosce, in via interinale, il carattere potenzialmente illegittimo di clausole che impediscano alla struttura accreditata di adire il giudice amministrativo, ponendo un limite alla libertà contrattuale della pubblica amministrazione nel momento in cui questa incide su diritti fondamentali di difesa. Il Tribunale ha compensato le spese della fase cautelare e ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 30 settembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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