Cessazione della materia del contendere per autorizzazione sopravvenuta delle classi collaterali (TAR Campania n. 1430 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, in sede di riesame conseguente ad ordinanza cautelare, del provvedimento di autorizzazione all’attivazione di classi terminali collaterali in una scuola paritaria, riferito al medesimo anno scolastico oggetto del diniego impugnato, soddisfa integralmente la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere. L’effetto costitutivo e definitivo del riconoscimento, ormai irretrattabile, si esaurisce con la conclusione dell’anno scolastico, senza che rilevi la clausola di non acquiescenza contenuta nel provvedimento sopravvenuto, atteso che anche l’atto impugnato era limitato al medesimo arco temporale. La compensazione delle spese di lite è giustificata dall’incertezza sulla questione centrale relativa alla natura — perentoria od ordinatoria — del termine di presentazione dell’istanza.
Il Fatto
La società ricorrente, ente gestore di un istituto paritario con tre indirizzi di studio, impugnava il decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale aveva rigettato la richiesta di riconoscimento, ex art. 4.8 del DM 83/2008, delle prime ed uniche classi collaterali V B per ciascun indirizzo, presentata in ritardo rispetto al termine del 31 luglio 2025, ritenuto perentorio dall’amministrazione. La società deduceva che l’istanza era stata inoltrata solo il 2 settembre 2025 a causa di problemi di salute della legale rappresentante.
Il TAR respingeva la domanda cautelare, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza, accoglieva l’appello cautelare, sospendendo il diniego e sollecitando l’amministrazione a rideterminarsi senza assegnare efficacia preclusiva alla tardività. In sede di riesame, l’Ufficio scolastico autorizzava le tre classi collaterali per l’anno scolastico 2025-2026, precisando che l’autorizzazione non costituiva acquiescenza né riconoscimento di un modello ordinario. Le classi funzionavano regolarmente e gli alunni venivano ammessi all’esame di Stato, sicché la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento sopravvenuto ha pienamente soddisfatto la pretesa della ricorrente, essendosi l’anno scolastico concluso con il funzionamento regolare di tutte le classi, comprese quelle collaterali autorizzate in sede di riesame.
Il Tribunale osserva che il provvedimento sopravvenuto, seppure adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, è ormai irretrattabile e non potrebbe essere messo in discussione da una eventuale sentenza di segno contrario, in quanto l’effetto del riconoscimento delle classi, costitutivo e definitivo, si è esaurito completamente con la conclusione dell’anno scolastico.
Quanto alla clausola di non acquiescenza, il Collegio evidenzia che anche il provvedimento impugnato era riferito esclusivamente all’autorizzazione delle classi collaterali per l’anno scolastico 2025-2026, con la conseguenza che la precisazione contenuta nell’atto sopravvenuto non incide sulla definizione del giudizio. La possibilità di autorizzare classi collaterali nei prossimi anni scolastici resta impregiudicata, in quanto esorbitante dai limiti del presente giudizio.
Da ultimo, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite, in ragione delle incertezze sulla questione centrale relativa alla natura del termine per la presentazione delle domande, dichiarando cessata la materia del contendere.
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Nota della Redazione
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