Concessioni demaniali marittime: sospensione cautelare della determina di ripristino (TAR Puglia n. 57 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, la misura cautelare di sospensione degli effetti di una determina comunale di ripristino dello stato dei luoghi e di consegna delle aree può essere accordata quando, nel bilanciamento degli interessi, risulti opportuno preservare la situazione esistente fino alla definizione del giudizio di merito, in particolare laddove il provvedimento gravato costituisca atto consequenziale a un precedente contenzioso sul bando di gara per l’affidamento delle medesime concessioni, la cui decisione potrebbe riverberare effetti sulla legittimità dell’atto impugnato.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Ginosa, ha impugnato, chiedendone la sospensione, la determina dirigenziale con cui l’Amministrazione comunale ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi relativamente alla concessione asseritamente scaduta, nonché la consegna dell’area.

Il provvedimento gravato si inserisce in un più ampio contenzioso: il medesimo Comune aveva, infatti, indetto una gara per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, il cui bando era stato annullato da una precedente sentenza del TAR Puglia, Sezione di Lecce, su ricorso della stessa società. Avverso tale sentenza il Comune aveva proposto appello, la cui udienza di merito era già fissata per la trattazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto che, nel bilanciamento degli opposti interessi, si rendesse opportuna la sospensione della determina impugnata, al fine di pervenire a una definizione del giudizio re adhuc integra. Tale valutazione è stata fondata principalmente sulla circostanza che il provvedimento di ripristino costituisce atto consequenziale rispetto al contenzioso sul bando di gara, il quale rappresenta il presupposto logico-giuridico della determina gravata.

La pendenza dell’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di annullamento del bando, con udienza di merito già calendarizzata, ha indotto il Tribunale a ritenere prevalente l’esigenza di non alterare la situazione di fatto prima che la questione sostanziale venga definitivamente risolta. La sospensione cautelare si configura, pertanto, come strumento funzionale a evitare che l’esecuzione del provvedimento impugnato possa produrre effetti irreversibili in un contesto ancora sub iudice.

Il TAR ha, conseguentemente, accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti della determina n. 2619 dell’11 novembre 2025, e ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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