Riemissione semplificata del provvedimento e ammissibilità oltre il giudicato (TAR Piemonte n. 1575 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-decies della legge n. 241 del 1990 ammette la riemissione semplificata del provvedimento annullato dal giudice amministrativo oltre i confini del suo tenore letterale. La disposizione non è eccentrica né derogatoria, ma espressiva di principi generali di conservazione dell’atto e di non aggravamento, accanto all’art. 21-nonies, secondo comma, sulla convalida. La riemissione non presuppone il passo in giudicato della sentenza: anche la pronuncia di primo grado, di immediata efficacia caducante, legittima l’immediato riesercizio del potere, con salvezza degli atti non attinti. La latitudine oggettiva dell’istituto non è tassativa: esso opera per ogni provvedimento finale espressione di discrezionalità, sempre che i vizi siano emendabili a posteriori e non sopravvengano cause ostative.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e residenti in un condominio limitrofo all’area d’intervento, impugnano la delibera di approvazione di un piano esecutivo convenzionato e gli atti connessi, con cui il Comune ha concluso la valutazione ambientale strategica e assentito un complesso residenziale, turistico-ricettivo ed alberghiero proposto da una società.

Un precedente giudizio aveva annullato, con sentenza di primo grado confermata in appello, il provvedimento con cui il Comune aveva escluso il piano dalla valutazione ambientale. Preso atto dell’annullamento, l’ente ha riavviato il procedimento facendo salvi gli atti istruttori non colpiti. I ricorrenti contestano tale modus operandi e deducono tredici motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per primo il nucleo della controversia: la possibilità di applicare l’art. 21-decies della legge n. 241 del 1990. La tesi ricorrente è che difettino i presupposti tipici, ossia il passaggio in giudicato della sentenza e la riferibilità del vizio alla sola valutazione d’impatto ambientale.

Il Tribunale respinge l’interpretazione restrittiva. La norma si colloca al crocevia tra semplificazione e conservazione degli atti giuridici, in coerenza con gli artt. 21-nonies e 21-octies della legge n. 241 del 1990. Essa non è eccezione, ma espressione di un principio generale di preferenza per la correzione dell’atto, ove possibile, rispetto all’opzione caducatoria, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, Sez. VI, n. 3385 del 2021.

Quanto al giudicato, la sentenza di primo grado ha immediata efficacia caducante e può essere eseguita: essa pone all’amministrazione il medesimo problema del provvedimento illegittimo, legittimando l’immediata riadozione, con motivazione sulla necessità e indifferibilità. Quanto all’oggetto, la riemissione non è limitata ad autorizzazioni e VIA, stante l’assenza di una somiglianza strutturale e funzionale tra i due provvedimenti e la valenza meramente esemplificativa dell’elenco normativo.

Nel merito, il Comune ha legittimamente riavviato il procedimento, facendo salvi gli atti non attinti. Il mancato esame analitico delle osservazioni è irrilevante: la partecipazione è stata garantita con la pubblicazione del 28 marzo 2022, e le osservazioni ai piani urbanistici costituiscono mero apporto procedimentale, privo di obbligo puntuale di motivazione. Il quarto motivo è respinto perché la società ha acquistato l’intera area con atti successivi. Il quinto è inammissibile per la parte paesaggistica, coperta dal giudicato del precedente giudizio. Su distanze tra fabbricati e indici di piano il Collegio dispone verificazione, rinviando la decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *