La demolizione amministrativa non è impedita dal sequestro penale del bene (TAR Puglia n. 86 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporti tra demolizione in sede amministrativa e sequestro penale, l’ordinanza di demolizione emessa dall’amministrazione comunale in costanza di sequestro del bene è legittima e non è impedita dal vincolo: i due provvedimenti possono coesistere sul piano giuridico. Il sequestro penale, infatti, non preclude l’adozione dell’ordine demolitorio, ma inibisce soltanto temporaneamente l’efficacia esecutiva di quest’ultimo, la quale è destinata a riespandersi, con le relative conseguenze ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in caso di inottemperanza, solo una volta cessato il vincolo. Ne consegue che il termine per l’esecuzione dell’ordine di demolizione decorre dal momento di riacquisizione della disponibilità del bene da parte del destinatario. È invece inammissibile per difetto di interesse la censura con cui si deduca la temporanea inefficacia del provvedimento demolitorio per la pendenza del sequestro o la presentazione di una segnalazione certificata, trattandosi di profili attinenti alla sola fase esecutiva e non alla legittimità dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile con annesso terreno pertinenziale, impugnava dinanzi al TAR l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di alcuni manufatti abusivi realizzati in assenza di titolo edilizio. A sostegno del ricorso deduceva, in primo luogo, la nullità o illegittimità del provvedimento per essere stato adottato in relazione a un’area sottoposta a sequestro penale, con conseguente impossibilità giuridica di eseguirlo; in via subordinata, lamentava l’ineseguibilità sopravvenuta dell’ordinanza, dovendo il termine per l’esecuzione decorrere solo dal riacquisto della disponibilità del bene, anche in ragione della presentazione di una certificazione di inizio attività per la rimozione degli abusi. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il primo motivo, con cui si deduceva la nullità dell’ordinanza demolitoria per la pendenza del sequestro penale, richiamando il contrasto giurisprudenziale in materia. Pur dando atto di un precedente orientamento favorevole alla tesi del ricorrente, il TAR ha aderito all’impostazione ormai prevalente, secondo cui la demolizione in sede amministrativa non è impedita dal sequestro penale: i due provvedimenti possono coesistere sul piano giuridico, risolvendosi l’eventuale conflitto sul piano degli effetti, nel senso che il vincolo inibisce solo temporaneamente l’efficacia del provvedimento repressivo. La giurisprudenza citata, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4978 del 9 giugno 2025, ha chiarito che l’efficacia dell’ordine demolitorio è destinata a riespandersi, con le conseguenze di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, una volta cessato il sequestro.

Da tale ricostruzione il TAR ha tratto la conseguenza dell’infondatezza del primo motivo: il sequestro penale non costituisce ragione impediente l’emissione del provvedimento demolitorio, ma incide unicamente sulla sua efficacia esecutiva, con la decorrenza del termine dal momento della riacquisizione della disponibilità del bene.

Quanto al secondo motivo, con cui si deduceva la temporanea inefficacia dell’ordinanza per la pendenza del sequestro e per la presentazione di una segnalazione certificata per il ripristino dello stato dei luoghi, il Collegio ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di interesse. Tali profili, infatti, attengono esclusivamente alla fase esecutiva del provvedimento e non alla verifica della sua legittimità, risultando del tutto inidonei a prospettare, anche solo in astratto, vizi dell’atto impugnato. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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