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Revoca del nulla osta al lavoro subordinato: il lavoratore straniero in buona fede non risponde delle mancanze del datore(TAR Marche n. 919 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta a distanza di oltre un anno dal rilascio e dopo l’ingresso in Italia del lavoratore straniero, non può fondarsi su carenze istruttorie – quali l’irregolare espletamento del Labour Market Test – imputabili esclusivamente al datore di lavoro, quando il cittadino straniero abbia fatto ingresso in Italia in buona fede sulla base di un titolo legittimante. In tale evenienza, l’Amministrazione è tenuta a una valutazione sostanziale della posizione dello straniero, verificando se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia riconducibile a circostanze estranee alla sua sfera di controllo e se la revoca risulti proporzionata rispetto all’effettivo percorso di inserimento lavorativo e sociale maturato nel territorio nazionale, anche ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 11, del D.Lgs. n. 286/1998.

Il Fatto

Una cittadina straniera otteneva un nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato nel febbraio 2024 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, e faceva ingresso regolare in Italia nel luglio dello stesso anno. Dopo il trasferimento della pratica ad altra prefettura, l’Amministrazione avviava un’istruttoria integrativa e, nel giugno 2025, disponeva la revoca del titolo, rilevando irregolarità nell’assolvimento del Labour Market Test: la mancata trasmissione della richiesta di personale al Centro per l’Impiego, l’incoerenza cronologica tra l’autocertificazione di indisponibilità e l’invio della scheda, nonché il mancato rispetto del termine dilatorio.

La lavoratrice impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 22, commi 5-ter e 11, del D.Lgs. n. 286/1998 e della Circolare Ministeriale n. 3836/2007, la lesione dei principi di buona fede, proporzionalità e affidamento, nonché la violazione dell’art. 8 CEDU, evidenziando la presenza stabile del coniuge in Italia con regolare permesso di soggiorno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che le irregolarità riscontrate negli adempimenti del Labour Market Test sono state individuate oltre sedici mesi dopo il rilascio del nulla osta e circa undici mesi dopo l’ingresso in Italia della ricorrente, senza che nel frattempo fosse mai intervenuta la convocazione per la stipula del contratto. Il decorso di tale spatium temporis non è certamente imputabile alla lavoratrice, che non può essere chiamata a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze derivanti dalla condotta del datore di lavoro.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il lungo lasso di tempo, da un lato, rende più complesso per il lavoratore contestare le mancanze del datore e, dall’altro, impone all’Amministrazione di bilanciare l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico con la tutela del cittadino straniero che, in buona fede, ha fatto ingresso nel territorio dello Stato in virtù di un titolo legittimante. Nel caso di specie non si contesta l’inidoneità del datore di lavoro a presentare domanda, ma la mancata o irregolare esecuzione di un adempimento preliminare alla richiesta.

Il Collegio ritiene che, in presenza di buona fede del cittadino straniero e di avvenuta assunzione da parte di altro datore di lavoro, si determini una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore e dovendosi valorizzare il positivo inserimento nella vita economica e sociale. Assume rilievo la circostanza che la ricorrente abbia documentato di aver rinvenuto una nuova occasione lavorativa medio tempore.

Il provvedimento risulta pertanto viziato per violazione dell’art. 22, commi 5-ter e 11, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché per violazione dei principi di buona fede, proporzionalità, difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR annulla l’atto ai fini del riesame della posizione della ricorrente, considerando anche la presenza del coniuge in Italia con regolare permesso di soggiorno, con spese integralmente compensate per la novità e le oscillazioni giurisprudenziali della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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