Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Veneto n. 719 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti dell’ottemperanza. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La nomina del commissario giustifica il rigetto della domanda di penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del proprio diritto alla percezione del compenso individuale accessorio per l’attività prestata, con condanna dell’amministrazione al pagamento di € 792,68 oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, pubblicata il 18 giugno 2025, non era stata eseguita.
Notificato il titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione e decorso il termine di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allo scopo di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Collegio verifica in primo luogo la ritualità della notifica del titolo esecutivo, avvenuta presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022. Da tale disciplina si desume che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accertato che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e che la sentenza è passata in giudicato come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., il ricorso è accolto.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega a un funzionario apicale senza ulteriori autorizzazioni. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di 60 giorni, con il compito di provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordine e al pagamento della spesa, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
La domanda di penalità di mora è invece respinta, in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022, ridotti della metà in ragione del carattere seriale e della non elevata complessità della causa, in € 339,00 oltre accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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