Esclusione illegittima del primo graduato per DURC scaduto e risarcimento equitativo (TAR Sicilia n. 1793 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dalla procedura di affidamento del concorrente primo graduato, motivata dalla scadenza del DURC sopravvenuta dopo la presentazione dell’offerta e la sua valutazione, è illegittima quando il ritardo nel rinnovo non è imputabile all’operatore e il nuovo documento attesti la regolarità contributiva anche per il periodo contestato. La stazione appaltante non può invocare l’urgenza dell’affidamento per estromettere l’operatore in regola, dovendo programmare per tempo la procedura. Accertata l’illegittimità e divenuta improcedibile la domanda demolitoria per l’avvenuto espletamento del servizio, il danno da perdita di chance è liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura indetta dalla Fondazione resistente per la concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento durante le manifestazioni del Carnevale 2026, offrendo un rialzo del 32,23%. All’esito della gara risultava prima graduata. Il DURC allegato, rilasciato dall’INPS e valido fino al 16.01.2026, era regolare al momento della presentazione dell’offerta e dell’apertura delle buste.
Con pec del 22.01.2026 la Fondazione chiedeva un nuovo DURC entro il giorno successivo. La società rappresentava di aver richiesto il rinnovo il 19.01.2026, primo giorno utile dopo la scadenza, non essendo possibile attivarlo prima. La Fondazione disponeva quindi l’esclusione e aggiudicava il servizio alla controinteressata. Il nuovo DURC, rilasciato il 28.01.2026 con attestazione di regolarità, non modificava l’esito: di qui il ricorso, con domanda di annullamento e risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la Fondazione come organismo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, scopo di interesse generale e influenza dominante pubblica. Dichiara inutilizzabile la produzione documentale del 22 maggio 2026 perché tardiva rispetto ai termini dimidiati ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., rilevando che l’istanza di accesso era stata presentata il 27 aprile 2026 e riscontrata il 5 maggio successivo, dunque in tempo utile per il deposito.
Nel merito, la domanda di annullamento è priva di utilità satisfattiva, essendo il servizio già integralmente espletato dalla controinteressata: residua l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. I primi due motivi sono fondati e assorbenti. Il Collegio richiama l’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 e l’Allegato II.10, nonché l’art. 96 d.lgs. n. 36/2023, che impone l’esclusione in qualunque momento della procedura. Ribadisce che i certificati di regolarità contributiva sono dichiarazioni di scienza e che i requisiti di ammissione devono sussistere dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto e all’esecuzione, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 2024 e Ad. Plen. n. 8 del 2015.
Tale regime non giustifica però l’estromissione nel caso concreto. Risulta provato che la richiesta di rinnovo è del 19 gennaio 2026, primo giorno utile dopo la scadenza, e che il nuovo DURC attesta la regolarità nei confronti di INPS e INAIL con validità di 120 giorni dalla richiesta. Il Collegio esclude quindi che la ricorrente fosse carente del requisito al momento della partecipazione, della valutazione e successivamente. Il ritardo nel rilascio non è a lei imputabile, né l’esito “in verifica” sulla piattaforma giustificava l’esclusione in assenza di contestazioni, poi smentite. L’urgenza dell’affidamento non può fondare l’estromissione dell’operatore in regola, poiché l’ente avrebbe dovuto programmare per tempo la procedura.
Quanto alla domanda risarcitoria, non v’è spazio per il ristoro in forma specifica. Il Collegio ravvisa integrati i presupposti, richiamando sul requisito della colpa la giurisprudenza europea (Corte di giustizia, C-314/09, Stadt Graz) e Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2 del 2017: nelle procedure a evidenza pubblica la tutela risarcitoria prescinde dall’accertamento della colpevolezza. Sussiste il nesso causale, poiché in assenza dell’atto illegittimo il servizio sarebbe stato eseguito dalla ricorrente.
La quantificazione richiesta in € 98.000,00 non è accolta: la ricorrente non ha offerto prova rigorosa dell’entità del danno, e non può supplervi l’ordine di esibizione, essendo onere del richiedente attivare gli strumenti processuali, segnatamente la procedura ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. A fronte di danno certo ma di non facile determinazione, il Collegio liquida equitativamente il pregiudizio ex art. 1226 c.c. in € 5.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
Nota della Redazione
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