Diniego di permesso di costruire annullato per carenza istruttoria (TAR Puglia n. 58 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego del permesso di costruire deve essere sorretto da una motivazione analitica e circostanziata, che dia conto delle specifiche ragioni di contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica. La mera indicazione della non conformità alle previsioni del PRG, priva di riferimenti alle concrete previsioni ostative e all’esito dell’istruttoria, si risolve in un’apodittica affermazione di stile che non consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione. Tale carenza motivazionale non può essere colmata in giudizio, neppure alla luce della pianificazione urbanistica vigente, e determina l’annullamento del provvedimento impugnato, con obbligo di rideterminazione dell’Amministrazione sulla base di assunti puntuali. La domanda di accertamento dell’obbligo di pianificare le c.d. zone bianche, proposta in via ancillare, diviene improcedibile una volta accolto il ricorso avverso il diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un’area nel Comune di Lequile, interessata da vincoli espropriativi previsti da una variante del PRG del 1976, presentava istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un muro di recinzione perimetrale. L’Amministrazione comunale, dopo aver preannunciato il rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, denegava il titolo affermando che l’intervento non trovava conformità alle previsioni urbanistiche e di viabilità del PRG vigente, senza altre specificazioni. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo la carenza di motivazione e la falsità del presupposto, eccependo la decadenza del vincolo e la compatibilità dell’intervento con la disciplina delle c.d. zone bianche.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nel decidere il ricorso, ha accolto la prima censura relativa al difetto di motivazione. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato si fonda su un’espressione generica e stereotipata, dalla quale non è possibile individuare quali siano le previsioni urbanistiche e di viabilità ostative alla realizzazione della recinzione e se esse siano collegate ai vincoli espropriativi dedotti dal ricorrente. La motivazione, pertanto, non consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione né di valutare la legittimità della decisione.
Il Collegio ha precisato che l’obbligo motivazionale impone all’Amministrazione di esplicitare in modo analitico le ragioni del diniego, con riferimento a specifiche e circostanziate risultanze istruttorie. Tale onere non può ritenersi assolto con la mera ripetizione di una formula che non rivela le ragioni sostanziali della scelta. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con conseguente obbligo del Comune di rideterminarsi sulla domanda.
Quanto alla domanda di accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla riqualificazione urbanistica delle aree, il TAR ne ha dichiarato l’improcedibilità, in quanto proposta in via ancillare rispetto a quella di annullamento, ormai accolta. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.