Requisito di partecipazione e disponibilità giuridica del complesso veicolare (TAR Liguria n. 212 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure selettive per l’assegnazione di autorizzazioni per lo svolgimento di servizio di trasporto non di linea di persone con mezzo atipico, il requisito sostanziale di partecipazione concernente la disponibilità del complesso veicolare deve essere interpretato come riferito alla sola disponibilità giuridica di un complesso conforme ai requisiti del decreto ministeriale di riferimento, mentre la regolare immatricolazione del complesso veicolare nella composizione richiesta dalla lex specialis costituisce requisito di regolare esecuzione del contratto, ovvero condizione cui è subordinata la circolazione stradale del mezzo. L’esclusione del concorrente per carenza documentale, quando il possesso del requisito sia dimostrato dalla documentazione prodotta, viola i principi di massima partecipazione e di tassatività delle cause di esclusione.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla selezione indetta dal Comune della Spezia per l’assegnazione di due autorizzazioni per lo svolgimento di un servizio di trasporto non di linea di persone ad esclusiva finalità turistica con trenino turistico, ai sensi degli artt. 47 e 59 del codice della strada. L’avviso richiedeva, quale requisito specifico, la disponibilità di un complesso veicolare composto da motrice e massimo due rimorchi, conforme al D.M. n. 55/2007.
La società presentava domanda allegando il documento di circolazione del complesso, originariamente composto da tre rimorchi, e dichiarava che, per adeguarsi alle prescrizioni dell’avviso, aveva dovuto richiedere l’aggiornamento dell’omologazione presso il competente Centro Prove Autoveicoli, con conseguente temporanea indisponibilità degli originali dei documenti. All’esito del soccorso istruttorio, la commissione escludeva la ricorrente perché non era stato presentato il documento di circolazione completo del complesso veicolare. Il Comune indiceva poi una nuova selezione, sul presupposto che la prima fosse andata deserta per l’esclusione di tutti i concorrenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha preliminarmente rilevato la sussistenza dell’interesse alla decisione, atteso che la seconda gara è stata indetta sul presupposto della legittimità dell’esclusione di tutti i concorrenti dalla prima, circostanza che costituisce il thema decidendum del ricorso introduttivo.
Nel merito, il Collegio ha osservato che l’art. 59 del codice della strada demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli atipici, individuati per i trenini turistici dal D.M. Trasporti 15 marzo 2007, n. 55, che consente l’immatricolazione di complessi composti fino ad un massimo di tre rimorchi oltre la motrice. L’eventuale sganciamento di uno o più rimorchi richiede il preventivo aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi degli artt. 78 cod. strada e 236 del regolamento di esecuzione.
Da tale quadro normativo il Collegio ha tratto un’interpretazione sistematica conforme ai principi di massima partecipazione e di stretta interpretazione delle cause di esclusione: il requisito di cui all’art. 9, punto 7, dell’avviso concerne la sola disponibilità giuridica di un complesso veicolare conforme, mentre la regolare immatricolazione per un massimo di due rimorchi costituisce requisito di esecuzione, ovvero condizione per la circolazione stradale. L’interpretazione comunale, pretendendo l’aggiornamento della carta di circolazione già prima della domanda di partecipazione, imporrebbe ai concorrenti un onere sproporzionato rispetto alle esigenze dell’Amministrazione, in contrasto con i canoni di buona fede e con la regola ermeneutica che, in caso di ambiguità, privilegia il significato più favorevole al concorrente.
La società ricorrente ha dimostrato, all’atto della domanda, la disponibilità giuridica di un complesso conforme: l’esclusione è pertanto illegittima. Per effetto dell’accoglimento, il TAR ha dichiarato invalida anche la successiva selezione, indetta sul falso presupposto dell’esito deserto della prima gara, accogliendo il ricorso per motivi aggiunti sotto il profilo della invalidità derivata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.