Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su bonus docenti (TAR Marche n. 228 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che abbia ottenuto una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, può agire davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione del titolo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione, il ricorso è procedibile. Accertato l’inadempimento, il giudice dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Per il caso di perdurante inerzia nomina il Commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme. La sentenza è stata notificata e non impugnata, con formazione del giudicato.

Ritenendo che il titolo non fosse stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza opporre alcuna ragione contraria alla pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. Sussistono i presupposti di legge e, in particolare, è decorso il termine di cui al citato art. 14 d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il Commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi della struttura regionale.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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