Accesso ostensione riservata in giudizio improcedibilità sopravvenuta (TAR Lazio n. 8353 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ostensione degli atti richiesti, disposta dal giudice amministrativo anche in forma riservata nel corso del giudizio avverso il silenzio-rifiuto, determina il venir meno dell’utilità concreta e attuale della decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La piena conoscenza dell’atto, comunque acquisita, anche mediante deposito in giudizio, è idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, senza necessità di formale notificazione. L’ostensione riservata ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 127/2007 non impedisce l’utilizzo degli atti conosciuti ai fini dell’eventuale giudizio demolitorio. Nell’azione risarcitoria conseguente all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, la particolarità della disciplina applicabile e le esigenze di sicurezza pubblica possono escludere la colpevolezza dell’amministrazione per il ritardo nell’ostensione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto istanza di accesso alla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione di Roma, in qualità di Ufficio inseritore del dato nel sistema SIS, chiedendo di conoscere il contenuto del dato che lo riguardava con riferimento a un provvedimento di espulsione. Avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza, notificata nel maggio 2025, l’interessato aveva proposto ricorso al TAR Lazio, cui aveva fatto seguire motivi aggiunti per impugnare il rigetto espresso della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, intervenuto nell’ottobre 2025.

Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza del Collegio, l’amministrazione resistente aveva prodotto in forma riservata gli atti richiesti. All’udienza di discussione, il Tribunale ha dato avviso alle parti della possibile sopravvenuta causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ravvisando la soddisfazione dell’interesse conoscitivo azionato dal ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il consolidato indirizzo per cui l’ostensione degli atti anche solo in sede processuale determina il venir meno dell’utilità concreta e attuale della decisione sul ricorso avverso il silenzio. L’amministrazione, sia pure nel corso del giudizio, aveva infatti soddisfatto l’interesse conoscitivo che costituiva l’oggetto della domanda di accesso.

Quanto alla richiesta di ordinare all’amministrazione la notifica del decreto di non ammissione nell’area Schengen, il Tribunale ha aderito all’orientamento per cui la piena conoscenza dell’atto, comunque acquisita, è idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, non essendo necessaria una formale notificazione quando l’interessato abbia già conseguito una conoscenza completa e legale del provvedimento. Il deposito in giudizio dell’atto equivale, ai fini del dies a quo, alla sua comunicazione o notificazione, poiché consente alla parte di apprezzarne compiutamente il contenuto lesivo e di esercitare il proprio diritto di difesa.

Il Collegio ha inoltre precisato che tale conclusione non è infirmata dalla circostanza che l’ostensione sia avvenuta in forma riservata: la disciplina speciale di cui all’art. 42 D.Lgs. n. 127/2007, in materia di Sistema informativo Schengen, non impedisce che gli atti conosciuti possano essere utilizzati ai fini dell’eventuale e distinto giudizio demolitorio, nei limiti consentiti dall’ordinamento.

La domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente è stata disattesa. Il Tribunale ha ricordato che, anche nell’ipotesi di azione risarcitoria conseguente all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, si richiede la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano e in particolare la condotta colpevole dell’amministrazione. Nel caso di specie, la peculiarità della vicenda, segnata dall’applicazione della normativa speciale in materia di SIS e dalle stringenti esigenze di tutela della sicurezza pubblica sottese all’art. 42 D.Lgs. n. 127/2007, ha escluso che il ritardo nell’ostensione potesse qualificarsi come comportamento colposo del Ministero dell’Interno.

La complessità della disciplina applicabile e le modalità singolari di ostensione degli atti hanno infine giustificato la compensazione integrale delle spese di lite, con restituzione del contributo unificato in favore della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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