Radon nella base militare, nesso causale e compensatio lucri cum damno (TAR Veneto n. 63 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione datrice di lavoro per i danni alla salute del dipendente ha natura contrattuale e trova fonte nell’art. 2087 c.c., che impone di adottare le misure richieste dalla specificità del rischio, anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche e con riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche del tempo. Il nesso eziologico va accertato secondo lo standard civilistico del più probabile che non e, trattandosi di patologie dose-correlate, anche l’esposizione successiva alla soglia di conoscibilità opera come concausa. L’accoglimento della domanda risarcitoria presuppone che il giudice verifichi, distintamente per ciascuna patologia, la riferibilità della malattia all’esposizione all’agente nocivo. Infine, la compensatio lucri cum damno impone di detrarre dal risarcimento le elargizioni indennitarie erogate dallo stesso soggetto obbligato, purché sorrette da identica finalità compensativa, con esclusione delle somme solo future.

Il Fatto

Gli eredi di un sottufficiale dell’Aeronautica Militare, deceduto nel dicembre 2018, agiscono iure hereditatis contro il Ministero della Difesa per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal congiunto, deceduto per due neoplasie — al polmone e allo stomaco — la cui eziologia è ricondotta alla prolungata esposizione al gas radon nei locali sotterranei della base ove il militare aveva prestato servizio dal 1964 al 1982.

I ricorrenti deducono le elevate concentrazioni di radon accertate nella struttura, l’assenza di misure di prevenzione e di informazione sul rischio, l’equiparazione del de cuius alle vittime del dovere e la condanna del Direttore Generale di Sanità Militare in primo grado penale, poi riformata in appello. Il Ministero eccepisce la prescrizione, l’inammissibilità per difetto di prova della qualità di eredi e, nel merito, l’insussistenza del nesso causale, l’imprevedibilità del rischio e la non cumulabilità degli indennizzi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla legitimatio ad causam, il comportamento processuale del Ministero — che ha attestato l’erogazione delle indennità agli eredi del militare — è incompatibile con il disconoscimento della qualità di eredi, secondo il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. La prescrizione decorre dalla conoscenza o conoscibilità della malattia professionale: i primi sintomi e la diagnosi risalgono al settembre-ottobre 2009, sicché il termine decennale non era decorso alla proposizione del ricorso.

Nel merito, la responsabilità ex art. 2087 c.c. impone al datore obblighi positivi di protezione e una funzione di chiusura del sistema preventivo, operante anche a prescindere da specifiche norme. Il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale; solo allora grava sul datore l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie.

La Corte accerta che nella base era presente una concentrazione di radon ampiamente superiore ai limiti poi fissati dal d.lgs. n. 241/2000. Quanto al tumore polmonare, le conclusioni del CTU e della perizia di incidente probatorio confermano che esposizione al radon e fumo agirono in sinergia, con effetto moltiplicativo: l’esposizione costituisce dunque concausa della neoplasia. Il rischio era prevedibile dal 1977 e il Ministero non ha provato di aver assunto alcuna cautela. Irrilevante è l’assoluzione in appello del Direttore Generale di Sanità Militare, resa con il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mentre qui rileva la responsabilità di apparato secondo il criterio civilistico.

Quanto al tumore allo stomaco, la domanda è respinta: lo IARC riconosce il radon come cancerogeno certo solo per il polmone e la letteratura scientifica esclude una correlazione con la neoplasia gastrica. Il verificatore ha inoltre escluso che la neoplasia polmonare abbia causato il decesso, attribuito con ogni probabilità a quella gastrica, non riconducibile al radon.

Il danno non patrimoniale liquidabile iure hereditatis è quindi limitato al danno biologico permanente del 12% e all’invalidità temporanea del 75% per 210 giorni, quantificato in € 41.041,50 secondo le Tabelle milanesi. Tuttavia, applicando la compensatio lucri cum damno, la Corte detrae le elargizioni indennitarie già corrisposte al de cuius e agli eredi dal medesimo Ministero — equo indennizzo, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio e speciale elargizione — per un totale di € 145.245,83, ampiamente superiore al risarcimento. La domanda risarcitoria è dunque integralmente assorbita e il ricorso respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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