Perfezionamento per silentium della PAS e limiti dell’autotutela comunale (TAR Puglia n. 59 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata si perfeziona per silentium ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011 ove l’Amministrazione non notifichi all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento nel termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione asseverata, eventualmente integrata a seguito di richiesta istruttoria. Decorso tale termine, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita e l’Amministrazione decade dal potere di interdizione, residuando esclusivamente il potere di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, il cui esercizio è legittimo solo a fronte dell’originaria illegittimità del titolo e di un interesse pubblico effettivo e attuale alla rimozione, comparato con gli interessi del destinatario. Il successivo diniego e l’eventuale atto di ritiro privi di tale ponderazione sono illegittimi.

Il Fatto

Una società presentava al Comune istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato su area agricola. A seguito di richieste istruttorie e del pagamento degli oneri, l’Amministrazione comunicava i motivi ostativi oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, rigettando successivamente l’istanza con determina dirigenziale e, con distinta nota, disponendo il ritiro in autotutela dell’assenso implicito eventualmente maturato. La società impugnava entrambi gli atti, deducendo l’avvenuto perfezionamento della fattispecie abilitativa per silentium.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che la dichiarazione era stata presentata e successivamente integrata, e che il Comune aveva comunicato i motivi ostativi solo oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011. Il mancato tempestivo esercizio del potere di interdizione ha determinato il perfezionamento dell’assenso implicito, con consequenziale decadenza dell’Amministrazione dal potere di inibire l’intervento. Il successivo diniego è stato pertanto ritenuto illegittimo, poiché adottato quando le condizioni per l’esercizio del potere erano ormai venute meno.

Quanto alla nota di ritiro in autotutela, il Collegio ha precisato che, una volta perfezionato il titolo, residua solo il potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Detto potere, tuttavia, richiede una motivazione articolata sull’originaria illegittimità del titolo e, soprattutto, sull’esistenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione che non può consistere nel mero ripristino della legalità violata, dovendo essere comparato con gli interessi imprenditoriali del destinatario e con l’affidamento ingenerato.

Nel caso di specie, la nota di autotutela si limitava a richiamare i profili di illegittimità già indicati nel diniego, senza svolgere alcuna autonoma e concreta valutazione degli interessi pubblici né la richiesta comparazione con le posizioni soggettive della ricorrente. Tale carenza motivazionale ha reso illegittimo anche il provvedimento di ritiro, con conseguente accertamento del perfezionamento dell’assenso implicito e annullamento degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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