Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto diniego nei giudizi sul silenzio (TAR Puglia n. 32 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi promossi avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso richiesto dal privato determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata in giudizio risulta satisfatta. L’Amministrazione che provvede solo dopo la notifica del ricorso è virtualmente soccombente e, pertanto, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, oltre alla rifusione del contributo unificato ove versato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Carovigno sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., nonché sulla presupposta pratica edilizia. Con il ricorso veniva chiesta la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, nel termine di cui all’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata in data 10.07.2025, la società ricorrente ha riferito che, in data 07.07.2025, il Responsabile dell’Area competente del Comune aveva fatto cessare il silenzio, emanando un provvedimento di diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione della piscina fuori terra oggetto dell’istanza. La ricorrente ha chiesto, quindi, che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con ogni conseguenza di legge e condanna alle spese.
Il Collegio ha ritenuto che il soddisfacimento della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio — consistente nell’ottenere una pronuncia espressa sull’istanza — integri gli estremi della cessazione della materia del contendere. L’emanazione del provvedimento richiesto, ancorché di contenuto negativo, esaurisce l’interesse strumentale alla tutela avverso l’inerzia, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha affermato il principio della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la quale ha provveduto a definire il procedimento soltanto in seguito al deposito del ricorso giurisdizionale. Tale circostanza ha determinato la condanna del Comune al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate in via forfettaria nella misura di € 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
La decisione conferma l’orientamento consolidato per cui l’adozione del provvedimento tardivo non preclude la condanna alle spese, dovendosi valutare l’esito del giudizio alla luce del comportamento processuale delle parti e dell’utilità conseguita dal ricorrente.
Nota della Redazione
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