Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 30 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, intervenuto successivamente al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale evenienza non esclude la pronuncia sulle spese di lite, atteso che l’Amministrazione, avendo ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso, è virtualmente soccombente e va conseguentemente condannata al pagamento delle spese del giudizio, oltre alla rifusione del contributo unificato ove versato. Il principio si fonda sull’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il rito dell’ottemperanza e la relativa regolamentazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce n. 564/2018 del 6.4.2018, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Comune, che non aveva provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore, pari a € 1.000,00, oltre accessori. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 4.7.2018. L’ente locale, rimasto contumace, non si era costituito in giudizio.
Nel corso del procedimento, con memoria del 27.11.2025, la parte ricorrente ha riferito che l’Amministrazione aveva infine provveduto al pagamento delle somme dovute, ma solo in data 25.3.2025, e ha insistito per la condanna dell’ente alle spese del giudizio di ottemperanza, evidenziando il ritardo nell’esecuzione della sentenza.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’avvenuto pagamento delle somme portate dalla sentenza da eseguire integra il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso. Da ciò discende la cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito dell’ottemperanza.
Ciò nondimeno, il Tribunale ha precisato che la definizione del giudizio in rito non preclude la regolamentazione delle spese, che va operata secondo il criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione, infatti, ha eseguito la sentenza soltanto a seguito del deposito del ricorso per l’ottemperanza, dopo aver lasciato decorrere un considerevole lasso di tempo dalla notifica in forma esecutiva del titolo giudiziale.
In applicazione di tale principio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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