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Affidamento in prova: eleggere domicilio dall’avvocato non basta, serve un domicilio effettivo (Cass. pen. Sez. I n. 12714 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale può essere legittimamente rigettata per la mancanza di una stabile residenza del condannato, che impedisce il costante contatto diretto con lo stesso, necessario all’espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e costante controllo demandate dalla legge al servizio sociale. (Rv. 289718-01)

Il Fatto

Un condannato alla pena di quattro anni di reclusione aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Brescia l’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Tribunale ha rigettato l’istanza: l’indirizzo indicato come domicilio per l’esecuzione della misura non era stato riscontrato ed era risultato inesistente, e l’interessato non aveva comunicato alcuna variazione di domicilio ai sensi dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, secondo la difesa, aveva svolto le ricerche a un indirizzo sbagliato: la via era la stessa, ma in un comune diverso, dove si trovava lo studio del difensore presso cui l’istante aveva eletto domicilio. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione dà atto che il ricorso coglie nel segno su un punto: l’elezione di domicilio presso il difensore era stata effettivamente allegata e il Tribunale aveva sbagliato indirizzo nelle ricerche. Il ricorso, tuttavia, non può essere accolto. Dall’esame degli atti, consentito dal tipo di vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 2001), risulta che nell’istanza il condannato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore ai sensi dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma non aveva indicato alcun altro luogo in cui eseguire la misura, né un recapito telefonico o altro elemento di reperibilità. L’avviso di udienza era stato regolarmente notificato via PEC al difensore, anche quale domiciliatario, e la notifica in unica copia al difensore in entrambe le qualità non dà luogo a nullità (Sez. 2, n. 8887 del 2019). Il contraddittorio si era quindi correttamente instaurato. In udienza il sostituto del difensore aveva chiesto un termine per reperire l’interessato, non concesso.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 18775 del 2009, che hanno affermato la tassatività dell’adempimento previsto dall’art. 677, comma 2-bis, individuandone la duplice finalità: rendere più spedito il procedimento di sorveglianza grazie a un domicilio certo per le notifiche ed evitare improprie sottrazioni del condannato all’esecuzione della pena. La prima finalità può essere soddisfatta anche dall’elezione di domicilio presso il difensore; ma ad essa deve seguire, anche con indicazione successiva in udienza, l’indicazione di un domicilio effettivo in cui eseguire la misura. Nel caso concreto tale indicazione mancava e neppure il difensore comparso era in grado di reperire il condannato o di indicare un diverso domicilio.

L’irreperibilità di fatto costituisce legittimo motivo di rigetto. L’affidamento in prova postula un contatto diretto fra il servizio sociale e la persona dell’interessato e presuppone la sua continua reperibilità, prima e durante l’esecuzione, perché solo così possono essere valutati il comportamento e l’osservanza delle prescrizioni su dimora, libertà di locomozione, frequentazioni e lavoro (Sez. 1, n. 4322 del 1996). L’irreperibilità al momento della decisione preclude l’accoglimento dell’istanza quando sia sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica dei presupposti del beneficio (Sez. 1, n. 12411 del 2001; Sez. 1, n. 22442 del 2019). La mancanza di una stabile e conosciuta residenza inibisce il supporto e il controllo costante da parte del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza competente ad adeguare le prescrizioni, e legittima il rigetto anche in presenza di regolare elezione di domicilio (Sez. 1, n. 27347 del 2019).

Pertanto, a prescindere dall’errore nella notifica a mani, la mancata indicazione di un domicilio effettivo realizza una condizione fattuale di irreperibilità che non consente l’accoglimento dell’istanza di misura alternativa. Il ricorso è rigettato, con le statuizioni conseguenti indicate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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