Ricorso inammissibile se riproduce i motivi dell’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 33174 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le medesime censure già proposte con l’atto di appello. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi mediante motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Ne deriva che il motivo che ometta tale confronto è inammissibile, perché non assolve alla funzione critica che gli è propria.

Il Fatto

Con sentenza del 23 settembre 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 4 aprile 2024, revocava la statuizione relativa alla quantificazione del danno, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile, e confermava la condanna dell’imputato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo nei primi due motivi il vizio di motivazione in ordine alla sua individuazione quale responsabile del reato e la violazione di legge con riferimento ai profili oggettivi e soggettivi, e nel terzo motivo il vizio di motivazione sull’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio. Il difensore del responsabile civile depositava memoria chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Le prime due censure, osserva il Collegio, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello — nella quale erano state evidenziate le ragioni di configurazione della penale responsabilità — reiterano le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Il percorso argomentativo si fonda sulla funzione tipica dell’impugnazione, individuata nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Il Collegio richiama sul punto il precedente della Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01, secondo cui contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso.

Ne consegue che il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata — come nella specie — non assolve alla funzione critica che gli è propria ed è pertanto inammissibile. La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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