Prescrizione maturata prima dell’appello e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 27205 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti riqualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello impone l’annullamento senza rinvio della condanna, quando non emergano elementi che consentano un proscioglimento immediato nel merito. Il termine prescrizionale va calcolato tenendo conto dei periodi di sospensione conseguenti ai rinvii disposti per impedimento dell’imputato o del difensore. Divenuta irrevocabile la declaratoria estintiva, essa prevale sull’esame dei motivi attinenti al merito della responsabilità.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati in primo grado, previa riqualificazione dei fatti contestati nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per una serie di cessioni di cocaina, con continuazione e, per uno solo di essi, con la contestata recidiva. Assolti dalle restanti imputazioni per non aver commesso il fatto, gli imputati proponevano ricorso per cassazione tramite il comune difensore, deducendo tre motivi.
La Corte d’appello aveva confermato la condanna. I ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, la mancata declaratoria di prescrizione per la posizione di uno di essi e l’illegittima applicazione della recidiva per l’altro.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito. Il ricorrente contesta il valore probatorio dell’utenza telefonica contattata dagli acquirenti, ma non si confronta con il complessivo apparato motivazionale, che ha ancorato la condanna anche alle individuazioni fotografiche e alle informazioni fornite dagli acquirenti sui nomi degli spacciatori.
Il secondo motivo è fondato. I reati risultano consumati, al più tardi, il 31 marzo 2017. Per il reato riqualificato il termine massimo di prescrizione è di anni sette e mesi sei, cui si aggiungono centosedici giorni di sospensione, derivanti da due rinvii disposti per impedimento dell’imputato e del difensore. La Corte colloca la maturazione della prescrizione al 24 gennaio 2025, dunque prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Richiamando le Sezioni Unite n. 12602 del 2015, la Corte rileva l’assenza di elementi che consentano un proscioglimento immediato nel merito e dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell’imputato, per essere i reati estinti per prescrizione.
Il terzo motivo è aspecifico. La Corte ribadisce che la recidiva è elemento sintomatico di accentuata pericolosità sociale e non fattore meramente descrittivo dei precedenti penali. Il giudice deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminale sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. La Corte territoriale si è uniformata a tale principio, valorizzando i precedenti specifici, le ulteriori condanne e la mancanza di risorse lecite.
All’inammissibilità del primo ricorso conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.
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