Non scrutinabilità per assenze oltre il limite e impossibilità di valutare gli apprendimenti (TAR Sardegna n. 277 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009 subordina la deroga al limite minimo di frequenza alla condizione che le assenze, ancorché documentate e rientranti nelle fattispecie derogatorie, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Ove il Consiglio di classe dia conto dell’impossibilità di acquisire elementi valutativi idonei, la determinazione di ritenere lo studente non scrutinabile risulta coerente con il presupposto normativo, anche qualora l’assenza sia dipesa da ragioni di salute e sia stato predisposto un PEI.
Il Fatto
I genitori di uno studente minore impugnavano il verbale dello scrutinio finale dell’11 giugno 2026, con cui il Consiglio di classe aveva ritenuto il figlio “non scrutinabile”, non ammettendolo alla classe successiva. Il provvedimento era stato pubblicato nel registro elettronico il 15 giugno 2026. I ricorrenti contestavano anche il PEI intermedio del 12 marzo 2026 e quello finale del 7 maggio 2026, nonché i relativi verbali del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).
Lo studente aveva interrotto la frequenza scolastica il 24 gennaio 2026. Il ricorso chiedeva l’accertamento del diritto a essere sottoposto a scrutinio finale sulla base del periodo di effettiva frequenza e degli elementi acquisiti nel primo quadrimestre, con conseguente condanna dell’Amministrazione a procedere a nuovo scrutinio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato la domanda cautelare alla luce dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza del fumus boni iuris.
Il Collegio ha richiamato l’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009, il quale consente al Consiglio di classe di derogare al limite minimo di frequenza solo se le assenze, pur documentate e riconducibili alle fattispecie derogatorie individuate dall’istituzione scolastica, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti.
Nel caso in esame, il Consiglio di classe aveva motivato puntualmente l’impossibilità di acquisire elementi valutativi idonei a decorrere dall’interruzione della frequenza del 24 gennaio 2026 e per l’intera restante parte dell’anno. La motivazione evidenziava, in particolare, l’impossibilità di svolgere verifiche e osservazioni e di acquisire un adeguato riscontro sul raggiungimento degli obiettivi programmati, anche con riguardo alle modalità di verifica previste dal PEI.
Il TAR ha pertanto ritenuto la determinazione di non scrutinabilità coerente con il presupposto normativo, escludendo i vizi di illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione dedotti. L’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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