Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Piemonte n. 978 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento delle somme liquidate dal titolo esecutivo in corso di causa determina la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria non preclude la regolamentazione delle spese, che sono poste a carico dell’Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tutte le volte in cui, in assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti i presupposti per l’accoglimento della domanda, anche sotto il profilo del rito. Rilevano, a tal fine, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno della pubblica amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine, liquidato in misura pari a nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione.

Non essendo seguito il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con mera memoria di stile. In pendenza di causa la ricorrente ha attestato di aver ricevuto quanto dovuto e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto dell’intervenuta ottemperanza in corso di causa e ha dichiarato la cessata materia del contendere, in accoglimento della richiesta della ricorrente. L’adempimento sopravvenuto ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia di merito sull’ordine di pagamento.

La parte più rilevante della decisione riguarda le spese. Il TAR le ha poste a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. L’Amministrazione non ha contestato che la sentenza civile fosse rimasta inottemperata e che il pagamento fosse stato eseguito soltanto dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso.

Il Collegio ha quindi verificato che, in assenza del pagamento sopravvenuto, sussistessero tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda, anche in rito. Ha richiamato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra quella notifica e la notifica del ricorso, come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Quanto alla liquidazione, il TAR ha richiamato i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, dell’esito della controversia e dell’assimilabilità della causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione, secondo l’insegnamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Le spese sono state liquidate in misura contenuta, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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