Ottemperanza al giudicato della carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1897 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo fonda l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione debitrice, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve alla funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con riguardo agli artt. 1283 e ss. cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è legittima l’azione esecutiva e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 244/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Lodi, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il titolo era passato in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stato notificato. L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da qui la conseguenza operativa: l’entità delle somme calcolate dalla creditrice non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi. La loro esatta misura, quanto a importo e decorrenza, va verificata secondo i parametri del titolo e della legge, con riferimento agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio ha poi verificato il presupposto temporale dell’azione esecutiva, constatando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni statali hanno a disposizione, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento del capitale, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi sessanta giorni; la sua attività rientra nei compiti istituzionali e non comporta alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, con distrazione a favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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