Ottemperanza per indennizzo ex legge n. 210/1992 configurabile come condanna determinabile (TAR Lombardia n. 3581 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto all’indennizzo ex legge n. 210/1992, ancorché priva della quantificazione numerica delle somme, non costituisce condanna generica quando individui tutti gli elementi necessari alla determinazione del dovuto — quale il richiamo alla categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, la decorrenza e il regime degli interessi — risolvendosi la quantificazione in una mera operazione matematico-contabile. In tal caso, il creditore può agire in ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm., dovendosi ritenere esaurita ogni attività rimessa al giudice della cognizione. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell’amministrazione debitrice e trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza, avendo natura di esecuzione forzata allorché l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate sul giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, affetta da epatite cronica HCV correlata causalmente riconducibile a emotrasfusioni ricevute nel 1971, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, parametrato all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dal 1° ottobre 2014 e interessi legali sui ratei dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e l’avvenuta notifica del titolo, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che la sentenza ottemperanda dovesse qualificarsi come condanna generica, richiamando il precedente del TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 6.07.2018, n. 7540. La pronuncia del giudice del lavoro, infatti, ha individuato con precisione la misura dell’indennizzo mediante il rinvio alla categoria tabellare, la decorrenza e il regime degli interessi: elementi che rendono l’ammontare del dovuto chiaramente determinabile attraverso una mera operazione matematico-contabile, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori propri del giudizio di cognizione.
Quanto ai presupposti dell’azione, il Tribunale ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la corretta notifica alla sede reale del Ministero, dalla quale è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Tale disciplina, secondo la giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, Sez. IV, 22.05.2014, n. 2654 e Cons. Stato, Sez. IV, 13.06.2013, n. 3293 —, si applica anche al giudizio di ottemperanza, che, per le obbligazioni pecuniarie fondate sul giudicato, costituisce una forma di esecuzione forzata; la notifica alla sede legale è funzionale ad attivare il procedimento contabile dell’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
Nella fattispecie, la notifica si era perfezionata in data 16.11.2022 e il termine era inutilmente decorso senza che l’amministrazione avesse provveduto, né avesse allegato e dimostrato un adempimento anche solo parziale. La pretesa, sorretta da idonea documentazione e fondata su titolo avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è stata pertanto ritenuta fondata.
Il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione, con nomina sin d’ora del Segretario generale del Ministero o di un funzionario delegato quale commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, dietro istanza della parte creditrice. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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