Carta docente: giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 467 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica del docente, l’amministrazione è tenuta alla piena ed esatta esecuzione del titolo. Ove sia decorso il termine biennale fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’obbligazione non si estingue: l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, avendo la prestazione natura fungibile e non potendo l’ente giovarsi della propria condotta omissiva. È legittima la nomina del commissario ad acta per l’allocazione in bilancio e il pagamento, restando irrilevanti l’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa. Non è dovuta l’astreinte quando la relativa applicazione non risulti equa.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00.

Espone che l’amministrazione, rimasta soccombente, non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il testo dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza, tra l’altro, per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.

È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio centrale riguarda il decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio. Il Tribunale precisa che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione è duplice: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e il rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. È invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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