Sanzioni di corpo ai Carabinieri: il TAR Sardegna nega la cautela per insussistenza di fumus boni iuris e periculum (TAR Sardegna n. 274 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari di corpo irrogate al personale militare, la concessione della misura cautelare di cui all’art. 55 cod. proc. amm. postula la sussistenza del fumus boni iuris, da valutare in relazione alla correttezza dell’iter procedurale, al rispetto del principio di immediatezza e all’adeguatezza del supporto istruttorio. L’entità della sanzione deve ritenersi proporzionata ove adottata avuto riguardo alla delicatezza del ruolo e delle mansioni espletate dal militare, nonché alla pluralità degli episodi contestati. Il provvedimento di avvio di un procedimento finalizzato a un eventuale trasferimento non è idoneo a integrare una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente, difettando conseguentemente anche il requisito del periculum in mora.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento con cui è stata rigettata la sua istanza in sede di ricorso gerarchico, nonché il provvedimento disciplinare che gli aveva inflitto la sanzione di corpo dei “3 giorni di consegna”. Sono stati altresì impugnati l’avviso di avvio del procedimento disciplinare e l’atto di iniziativa del procedimento di valutazione della posizione d’impiego, presupposto di un possibile trasferimento.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione dell’efficacia, deducendo vizi di legittimità. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’istanza cautelare alla stregua dei parametri richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm., valutando congiuntamente la fondatezza del ricorso (o la sua apparenza) e il requisito del danno grave e irreparabile.

In relazione al primo profilo, il Tribunale ha ritenuto che i provvedimenti impugnati siano stati adottati all’esito di un corretto svolgimento dell’iter procedurale, con espresso riferimento al rispetto del principio di immediatezza. I provvedimenti risultano, inoltre, assistiti da un adeguato supporto istruttorio e documentale, circostanza che esclude la configurabilità del fumus di fondatezza delle censure dedotte.

Il Collegio ha sottolineato la proporzionalità della sanzione irrogata, valutata alla luce della delicatezza del ruolo e delle mansioni svolte dal militare e della pluralità degli episodi contestati, elementi che giustificano la scelta sanzionatoria compiuta dall’Amministrazione.

Con riguardo al profilo del periculum, il TAR ha infine osservato che l’Amministrazione ha adottato esclusivamente l’atto di avvio del procedimento di valutazione della posizione d’impiego: non essendo stato ancora disposto alcun trasferimento, non è configurabile allo stato una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente, con conseguente insussistenza anche di tale requisito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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