Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in materia di revoca del nullaosta al lavoro (TAR Campania n. 1366 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso avverso il provvedimento di revoca del nullaosta al lavoro quando l’amministrazione, dopo l’avvio di un procedimento di autotutela, abbia emesso un nuovo decreto di revoca del medesimo nullaosta, autonomamente impugnato. La proposizione di un autonomo ricorso contro il nuovo provvedimento determina infatti il venir meno dell’interesse attuale e concreto del ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sul primo gravame, che risulta privo di utilità pratica.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la revoca del nullaosta precedentemente rilasciato, su richiesta di un’azienda, per motivi lavorativi. Nel corso del giudizio, la Prefettura avviava un procedimento di autotutela, convocando il legale rappresentante dell’azienda per il deposito in forma cartacea della documentazione necessaria alla riapertura dello slot sull’applicativo informatico, in vista dell’eventuale adozione di un provvedimento favorevole al lavoratore. A seguito della nuova istruttoria, tuttavia, l’amministrazione emetteva un nuovo decreto di revoca del nullaosta, che il ricorrente impugnava con un autonomo ricorso, iscritto al numero di registro generale indicato in epigrafe.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, alla luce delle più recenti allegazioni di causa, non risultava più ravvisabile in capo al ricorrente un interesse attuale e concreto tale da imporre un vaglio di merito del ricorso originario. La circostanza che la Prefettura avesse adottato un nuovo decreto di revoca, successivamente impugnato con atto autonomo, ha indotto il Collegio a ritenere che la decisione sul primo gravame non potesse produrre alcuna utilità pratica per il ricorrente. L’eventuale annullamento del provvedimento originario, infatti, non avrebbe inciso sulla nuova determinazione amministrativa, ormai divenuta l’oggetto esclusivo della contestazione. In assenza di contrarie deduzioni della parte ricorrente, il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese e declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *