Payback dispositivi medici: difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Lazio n. 5593 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui la regione determina gli importi dovuti dalle aziende fornitrici per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback) costituiscono esercizio di attività meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di qualsiasi margine di discrezionalità, anche solo tecnica. Tali atti non implicano l’esercizio di un potere autoritativo e incidono su diritti soggettivi, sicché la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, dovendosi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione precede l’esame delle condizioni dell’azione, e la causa può essere riproposta dinanzi al giudice ordinario nei termini di cui all’art. 11, co. 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, con cui sono stati determinati gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti. Con motivi aggiunti, ha esteso l’impugnazione al decreto del Direttore generale dell’Area sanità e sociale della Regione Veneto n. 101 del 20.07.2023, di rettifica degli importi.
La ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, chiedendo in via subordinata la disapplicazione o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con atto del 19.01.2026, ha dichiarato di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dall’art. 7 del decreto legge n. 95/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la parte concernente gli atti statali.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha dato priorità all’esame della questione di giurisdizione, richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015 secondo cui l’accertamento dei presupposti processuali – nell’ordine, giurisdizione, competenza e condizioni dell’azione – è sottratto alle scelte processuali delle parti. La pronuncia sulla giurisdizione precede pertanto quella sull’interesse ad agire.
Quanto alla natura degli atti regionali impugnati, il TAR ha osservato che essi si limitano ad approvare l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano, stabilendo modalità e tempi di pagamento e rinviando, per l’indicazione della somma dovuta, ad appositi allegati. Si tratta di un’attività tecnico-contabile di verifica della coerenza del fatturato e di un’attività riepilogativa di compilazione dell’elenco, interamente vincolata e priva di discrezionalità, anche tecnica: la quota percentuale del ripiano è già fissata a livello normativo dall’art. 9-ter, co. 9, del decreto legge n. 78/2015 e dall’art. 2, co. 1, del decreto del 6.10.2022.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione – Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020 – il collegio ha concluso che, ove la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata senza margini di discrezionalità, la controversia riguarda diritti soggettivi e appartiene al giudice ordinario. L’impugnazione degli atti regionali è stata quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riproposizione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm.
In relazione all’impugnazione degli atti delle Amministrazioni centrali, il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, dichiarando il ricorso improcedibile in parte qua. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e complessità delle questioni controverse.
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Nota della Redazione
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