Respinta la cautelare per il caregiver di rifugiato: nessuna inerzia della Prefettura (TAR Sardegna n. 276 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accoglienza dei titolari di protezione internazionale, la domanda cautelare volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di inserimento nel Sistema SAI deve essere respinta quando, dalla documentazione versata in atti, emerga che la Prefettura si sia concretamente e reiteratamente attivata, trattando congiuntamente le posizioni dei familiari e perseguendo l’individuazione di una soluzione alloggiativa. In tale evenienza non si palesa una situazione di mera inerzia dell’Amministrazione, con la conseguenza che difetta il presupposto del danno attuale e irreparabile richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. ai fini della concessione della misura cautelare.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare dello status di rifugiato, proponeva ricorso avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Cagliari e dal Ministero dell’Interno in relazione alla richiesta di misure di accoglienza e di inserimento nel Sistema SAI, inoltrata per il tramite dell’ente gestore del CAS di riferimento. Il ricorrente si qualificava quale caregiver dello zio, anch’egli rifugiato, prospettando la necessità di essere collocato in una struttura che consentisse la continuità dell’assistenza prestata al familiare.
A sostegno dell’istanza cautelare, il ricorrente deduceva l’urgenza di provvedere alla propria collocazione in ragione delle esigenze assistenziali del congiunto. L’Amministrazione si costituiva in giudizio, documentando l’attività svolta per la gestione congiunta delle posizioni dei due familiari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente ricordato che, con decreto monocratico, l’istanza cautelare era già stata respinta sul rilievo dell’insussistenza, allo stato, di un danno attuale e irreparabile, atteso che l’esigenza di assistenza dello zio risultava connessa alla futura individuazione della soluzione alloggiativa, non ancora determinata.
In sede di camera di consiglio, il Collegio ha valorizzato la documentazione prodotta dall’Amministrazione, dalla quale emergeva che la Prefettura si era concretamente e reiteratamente attivata in relazione alla complessiva situazione rappresentata dal ricorrente e dal familiare. In particolare, l’Amministrazione aveva trattato congiuntamente le posizioni dello zio e del nipote, perseguendo attivamente l’individuazione di una soluzione alloggiativa idonea a preservare la continuità dell’assistenza.
Tale circostanza ha indotto il Tribunale a escludere che ricorresse una situazione di mera inerzia dell’Amministrazione, venendo meno il presupposto dell’illegittimità del silenzio contestato. Difettando il requisito del danno grave e irreparabile, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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