Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto inserimento nel progetto SAI (TAR Molise n. 235 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza e del silenzio-rifiuto sulla domanda di ammissione al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) deve essere dichiarata cessata per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., qualora, in corso di giudizio, l’Amministrazione inserisca il cittadino straniero in un progetto territoriale SAI. Il sopraggiunto inserimento, infatti, integra la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dall’interessato, determinando l’improcedibilità delle censure proposte sia avverso il provvedimento di cessazione, sia con riferimento all’asserita inerzia dell’Ufficio Territoriale del Governo.
Il Fatto
Un cittadino straniero, destinatario del riconoscimento della protezione internazionale, impugnava dinanzi al TAR Molise il provvedimento con cui la Prefettura – U.T.G. della Provincia di Campobasso aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza, con obbligo di lasciare il centro entro quarantotto ore. L’atto era censurato per violazione di legge e eccesso di potere per carenze istruttorie, avendo l’Amministrazione segnalato al SAI la richiesta di inserimento senza attendere l’esito prima di adottare il provvedimento espulsivo.
Si costituivano le Amministrazioni statali, eccependo l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, e documentando che il Servizio Centrale SAI aveva già comunicato, in data successiva al provvedimento impugnato, l’inserimento del ricorrente in uno specifico progetto territoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ravvisando la sussistenza dei relativi presupposti in ragione della natura della vicenda e della documentazione acquisita.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’oggetto del giudizio concerneva esclusivamente la mancata attivazione in tempi celeri della procedura di inserimento, senza alcuna contestazione circa la natura del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza.
La Corte ha quindi accertato che l’inserimento in un progetto territoriale SAI era stato formalizzato dal Servizio Centrale, determinando la sopravvenuta soddisfazione dell’unica pretesa sostanziale azionata dal ricorrente. Tale circostanza, riconosciuta anche dalla difesa della parte ricorrente, integra i presupposti della manifesta improcedibilità.
Il Collegio ha ricondotto la vicenda all’istituto della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., richiamando il costante orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8100/2025.
In ragione della peculiarità dell’evoluzione del rapporto processuale, le spese di lite sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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