Carta docente, ottemperanza al giudicato e limiti della leale collaborazione (TAR Umbria n. 175 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale dell’Amministrazione, finalizzati a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento della carta docente, non giustifica la sospensione dei giudizi di ottemperanza né il differimento del pagamento riconosciuto da giudicati civili. I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede non possono essere estesi fino a imporre al creditore di attendere senza certezza di tempi prima di tutelarsi in giudizio. La pretesa a un’attesa ulteriore, in assenza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi di corresponsione, è in concreto eccessiva ed esorbitante rispetto a quei doveri. Ne consegue la piena esecuzione delle sentenze di condanna e, in caso di infruttuoso decorso del termine, la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La parte ricorrente è un docente che ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione — il bonus “carta del docente” — relativamente a più anni scolastici, oltre le spese legali. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva ed è passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine.

Decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e non avendo ricevuto alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni al Ministero e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato, poiché l’obbligo esecutivo non risulta ancora soddisfatto.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in giudizi analoghi sul pagamento della carta docenti. Esamina la tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR al fine di raccogliere nuovamente le domande di pagamento, e sull’esigenza di cooperazione del creditore. Tale impostazione non regge: la pretesa che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede.

Il Collegio afferma che nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti amministrativi previsti dalla procedura telematica e attenda, senza certezza di tempi, che la sua posizione sia presa in considerazione, e tanto meno dispone la sospensione dei relativi giudizi.

In mancanza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto da giudicati civili, conservano validità le considerazioni sui limiti entro cui può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Non sussistono perciò ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso, assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento e nomina commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario delegato, con compenso di euro 500,00 a carico dell’Amministrazione inottemperante. Liquida le spese in favore del difensore antistatario e dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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