Respingimento cautelare se la Prefettura è attiva nel trovare soluzione SAI (TAR Sardegna n. 275 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm., la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere presuppone una situazione di inerzia amministrativa qualificata dalla totale mancata attivazione dell’Amministrazione. Non è configurabile il silenzio quando l’Amministrazione si sia concretamente e reiteratamente attivata, ponendo in essere plurime interlocuzioni e iniziative finalizzate alla soddisfazione della pretesa, ancorché l’esito non sia ancora definitivo. In tal caso l’istanza cautelare, anche se accolta in via monocratica per ragioni di estrema urgenza connesse al rischio sanitario, deve essere respinta in sede collegiale, ferma restando la doverosa prosecuzione dell’attività amministrativa.
Il Fatto
Un cittadino titolare di protezione internazionale, ospitato presso un centro CAS, chiedeva al Tribunale amministrativo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Cagliari sulle istanze volte all’ottenimento di misure di accoglienza e all’inserimento nel Sistema SAI. L’istanza era stata inoltrata sia tramite l’ente gestore del CAS sia tramite il difensore del ricorrente.
Il ricorrente, date le precarie condizioni fisiche e igienico-sanitarie documentate, aveva ottenuto un decreto monocratico ex art. 55 cod. proc. amm. che accoglieva l’istanza di misure cautelari provvisorie, rilevando l’estrema urgenza di individuare una soluzione alloggiativa idonea. In sede collegiale, l’Amministrazione resistente si costituiva producendo documentazione sull’attività svolta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente rammentato che la domanda proposta è volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulle istanze di accoglienza e inserimento nel SAI. La verifica richiesta al giudice, in sede cautelare, concerne la sussistenza di una situazione di inerzia amministrativa, presupposto indefettibile per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 117 cod. proc. amm..
Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione è emerso che la Prefettura non era rimasta inerte: al contrario, si era concretamente e reiteratamente attivata, anche mediante plurime interlocuzioni e iniziative specificamente dirette all’individuazione di una diversa soluzione alloggiativa per il richiedente. Tale circostanza ha indotto il Collegio a escludere che ricorresse il presupposto dell’inerzia necessario ai fini della configurabilità del silenzio-inadempimento.
Il Tribunale ha quindi rilevato come l’Amministrazione avesse effettivamente preso in carico la situazione del ricorrente, avviando un percorso finalizzato alla ricerca di una soluzione. La natura dell’azione proposta, unita alla comprovata attività amministrativa, ha comportato il rigetto dell’istanza cautelare, ancorché in precedenza fosse stato adottato il decreto monocratico favorevole sulla base del documentato rischio sanitario connesso all’attuale sistemazione.
Il Collegio ha fermo, comunque, che restano impregiudicate le ulteriori iniziative di competenza dell’Amministrazione volte alla collocazione del ricorrente, anche a tutela della salute pubblica, in relazione alle condizioni igienico-sanitarie documentate in atti. Le spese di lite della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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