Il voto numerico è motivazione sufficiente negli esami di abilitazione forense (TAR Campania n. 1415 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Commissione esaminatrice in sede di esame di abilitazione alla professione forense costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta, riscontrabili ictu oculi dalla lettura degli atti. Il voto numerico, espresso tra un valore minimo e uno massimo e correlato ai predeterminati criteri di valutazione, è idoneo a esternare la motivazione della valutazione degli elaborati, manifestando in modo sintetico il giudizio di sufficienza o insufficienza e il grado di apprezzamento complessivo. La censura di disparità di trattamento tra elaborati è infondata, poiché ogni prova presenta una propria singolarità e non è ontologicamente comparabile con le altre.

Il Fatto

La ricorrente, candidata alla sessione 2025 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, impugnava l’elenco degli ammessi alle prove orali, pubblicato in data 09.04.2025, nella parte in cui non risultava inclusa, avendo riportato un punteggio di 9/30 nella prova scritta consistente in un atto giudiziario in materia penale. Con il ricorso, articolato in due motivi, la candidata deduceva l’ingiustizia e l’irragionevolezza del giudizio negativo, l’assenza di motivazione sottesa al punteggio attribuito e una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati non ammessi che avevano ricevuto una motivazione scritta della valutazione. Chiedeva, pertanto, la ricorrezione della prova e l’ammissione alle prove orali, instando per la nomina di un verificatore.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, il cui sindacato di legittimità è limitato ai soli casi di travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta, riscontrabili ab externo dalla sola lettura degli atti. Nella specie, tali vizi non sono stati ritenuti sussistenti.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale ha aderito al costante orientamento per cui il voto numerico, ancorato a una scala di valori predeterminata dai criteri di valutazione, è idoneo a esternare il giudizio, manifestando la misura dell’apprezzamento complessivo dell’elaborato. La correzione, infatti, non ha funzione didattica o di illustrazione degli errori al candidato, ma funzione valutativa e selettiva.

Il Collegio ha dato atto della conferma di tale principio da parte del Consiglio di Stato, con la sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734, che ha riformato le pronunce del TAR Lombardia richiamate dalla ricorrente. Il giudice d’appello ha osservato che il voto numerico, adeguatamente contestualizzato e riferito a una scala oggettiva e predefinita, può risultare maggiormente idoneo a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto a un giudizio discorsivo, in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

Quanto alla contestata disparità di trattamento, il Tribunale ha rilevato che ogni valutazione è a sé stante, poiché ogni elaborato presenta una singolarità non comparabile, e che la censura relativa alle modalità di correzione è infondata, stante la riconosciuta adeguatezza del voto numerico. Il Collegio ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per disporre la chiesta verificazione, respingendo il ricorso e compensando integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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