Esenzione Irpef sui trattamenti di fine rapporto per i superstiti delle vittime del terrorismo (Cass. civ. Sez. 5 n. 24 del 01.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione Irpef di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 si riferisce a ogni tipologia di prestazione pensionistica e a ogni emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluso il trattamento di fine rapporto. Il beneficio non è limitato alla sola quota parte del trattamento previdenziale o retributivo collegata all’aumento figurativo di dieci anni di contributi, ma riguarda l’intera prestazione. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

Il contribuente, genitore superstite di una vittima del terrorismo, aveva beneficiato dell’aumento figurativo di dieci anni di contributi ai sensi della legge n. 206/2004, anticipando il pensionamento. L’Agenzia delle Entrate gli aveva notificato una cartella di pagamento per l’IRPEF dovuta sugli emolumenti di fine rapporto percepiti nell’anno 2007. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che l’esenzione spettasse solo sulla quota parte del trattamento di fine servizio erogata in attuazione della normativa speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato con priorità logica il secondo motivo di ricorso, relativo alla carenza di motivazione della sentenza impugnata, rigettandolo. Richiamando il consolidato orientamento per cui l’anomalia motivazionale rilevante si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente e nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la Corte ha ritenuto che la C.T.R. avesse chiaramente spiegato le ragioni della propria decisione, soddisfacendo così il requisito del “minimo costituzionale”.

Il primo motivo è stato invece accolto. La Corte ha osservato che l’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004, nel richiamare la pensione maturata di cui al comma 1, intende riferirsi sia alla pensione in senso stretto sia ai trattamenti di fine rapporto, che sono a essa assimilati. La disposizione, non contenendo riferimenti all’entità del beneficio della contribuzione figurativa, va interpretata nel senso che l’esenzione riguarda l’intera prestazione e non solo la quota parte riferibile all’aumento figurativo.

Tale conclusione è avallata anche dalla prassi amministrativa. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 453/E del 2008, ha superato il precedente orientamento espresso con la risoluzione n. 108/E del 2005, chiarendo che il beneficio spetta sull’intero trattamento pensionistico e su tutti i trattamenti goduti. Il dato letterale, che individua l’oggetto dell’esenzione nella pensione che abbia goduto dell’aumento figurativo e non nella quota di detta pensione dovuta all’aumento, depone in tal senso.

La Corte ha pertanto enunciato il principio di diritto secondo cui l’esenzione Irpef di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 non è limitata alla sola quota parte del trattamento connessa all’aumento figurativo, accogliendo il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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