Revoca del finanziamento per difformità dal progetto: travisamento e difetto istruttorio degli atti del Gruppo di Monitoraggio (TAR Sardegna n. 883 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione di revoca di un contributo pubblico, fondata su una valutazione di difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto finanziato, è illegittima per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e insufficiente motivazione, quando l’amministrazione erogante abbia omesso di pronunciarsi sulla rimodulazione del progetto regolarmente comunicata e, anzi, abbia approvato i rendiconti intermedi senza formulare rilievi, ingenerando un legittimo affidamento nel beneficiario. L’annullamento degli atti del giudice di controllo comporta l’illegittimità in via derivata del provvedimento comunale di revoca che ne abbia recepito i contenuti.

Il Fatto

Una società, ammessa a un contributo “de minimis” per la realizzazione di un intervento di recupero e riconversione di un capannone industriale nell’ambito del programma di riqualificazione urbana “Oristano Est”, dopo aver ottenuto l’approvazione di una rimodulazione del progetto e aver ricevuto la prima tranche del finanziamento, si vedeva contestare dal Gruppo di Monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri la difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto originario, con conseguente diniego di ulteriori rimborsi e richiesta di recupero delle somme erogate. Il Comune, recependo le determinazioni del Gruppo di Monitoraggio, disponeva la revoca totale del beneficio, l’incameramento della polizza fideiussoria e la restituzione della cauzione. La società impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti della revoca, violazione del legittimo affidamento e difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando un evidente travisamento dei fatti e un conseguente vizio di istruttoria e motivazione negli atti del Gruppo di Monitoraggio. Il Collegio ha osservato che la rimodulazione del progetto, approvata dal Comune, era stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio, che non si era formalmente espressa ma aveva regolarmente approvato i rendiconti periodici senza sollevare obiezioni, erogando le successive tranche del finanziamento. Questo comportamento, come rilevato dalla Corte dei Conti nella sentenza richiamata, aveva ingenerato nella società un legittimo affidamento circa la correttezza della procedura e della realizzazione dell’opera.

I giudici hanno evidenziato come la valutazione di difformità fosse basata esclusivamente su un mero dato formale, senza tenere adeguatamente conto delle controdeduzioni del Comune e del fatto che l’intervento realizzato, pur diverso da un parco giochi per bambini, avesse comunque determinato notevoli benefici per la collettività in termini di rigenerazione urbana e offerta di attività sportive, in linea con gli obiettivi della legge di finanziamento del programma. Il mancato esame di tali elementi, e la contraddittorietà con il comportamento precedentemente tenuto dall’amministrazione, hanno reso illegittimi gli atti del Gruppo di Monitoraggio e, conseguentemente, in via derivata, il provvedimento comunale di revoca totale del contributo.

La sentenza, nell’accogliere il ricorso, ha disposto l’annullamento degli atti impugnati e ha rimesso all’amministrazione l’obbligo di rideterminarsi motivatamente sul progetto, nel rispetto dei principi affermati. Il Collegio ha infine compensato le spese del giudizio, data la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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