Obbligo vaccinale e oggettiva impossibilità di adempimento nei quattro giorni di sospensione (TAR Toscana n. 1717 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale non può essere disposta quando il lavoratore, nel periodo contestato, si trovi nell’oggettiva impossibilità di adempiere per cause di fatto a lui non imputabili. Il termine previsto dall’art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 3/2022, presuppone che l’amministrazione abbia previamente invitato il dipendente a produrre la documentazione e che questi abbia avuto la concreta possibilità di eseguire la vaccinazione o di presentare la relativa prenotazione. L’impossibilità oggettiva di adempiere esclude la configurabilità della violazione e impone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, con conseguente reintegro pieno nella posizione giuridica ed economica.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio presso un reggimento di paracadutisti, ha impugnato davanti al TAR Toscana il provvedimento con cui il Ministero della Difesa, dopo averlo invitato a produrre la documentazione prevista dall’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 d.l. n. 172/2021, ha disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale.

Il militare era in possesso di certificazione verde per avvenuta guarigione dal virus. Alla scadenza della certificazione è risultato nuovamente positivo ed è stato posto in isolamento domiciliare. Con decreto cautelare monocratico il primo provvedimento è stato sospeso; l’amministrazione lo ha poi annullato in autotutela, adottandone contestualmente uno nuovo che ha disposto la sospensione per i quattro giorni intercorrenti tra la scadenza della prima certificazione e l’inizio del nuovo isolamento. Il ricorrente ha impugnato quest’ultimo con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il primo provvedimento stato annullato in via di autotutela dalla stessa amministrazione. Il giudizio si è quindi concentrato sui motivi aggiunti.

Il Collegio ha ricostruito la sequenza normativa. L’obbligo vaccinale non era configurabile fino alla scadenza della certificazione per avvenuta guarigione; è nuovamente insorto solo dal giorno successivo. Da quel momento il lavoratore avrebbe dovuto produrre, previo invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’attestazione di omissione o differimento, ovvero la prenotazione da eseguirsi entro venti giorni dalla ricezione dell’invito.

La legge riconosceva dunque al dipendente una finestra temporale per eseguire la vaccinazione e assolvere all’obbligo. Nel caso concreto, tuttavia, tali adempimenti non sono stati possibili: è circostanza incontestata che il ricorrente, quattro giorni dopo la cessata efficacia della certificazione, è stato posto in isolamento per avere nuovamente contratto il virus e, una volta guarito, ha ottenuto una nuova certificazione.

Da qui la conclusione del Tribunale: nei quattro giorni di sospensione non era imputabile al ricorrente alcuna violazione degli obblighi vaccinali, stante l’oggettiva impossibilità di assolverli nei tempi e con le modalità consentite dal legislatore. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto accolto, con assorbimento di ogni ulteriore censura.

Il provvedimento è stato annullato nella parte in cui ha disposto la sospensione nei quattro giorni contestati. L’amministrazione è stata condannata a reintegrare il ricorrente, pienamente e sotto ogni profilo, nella posizione giuridica ed economica cui avrebbe avuto diritto, entro sessanta giorni. Assorbita la domanda di equo ristoro, stante il risarcimento in forma specifica. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione e distratte ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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