Aspettativa per il medico militare e motivazione del diniego (TAR Sardegna n. 879 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aspettativa senza assegni del medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale, è subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio ai sensi dell’art. 756 del d.lgs. n. 66/2010. Il diniego deve essere motivato con riferimento ai compiti specifici, alle peculiarità di impiego del richiedente e alle esigenze organizzativo-funzionali della struttura presso cui il medico è inserito, non essendo sufficiente il richiamo a generiche esigenze organizzative complessive o alla mera scopertura di organico. La motivazione è legittima quando indica la specifica condizione di impiego, come la qualità di unico ufficiale medico presso la sede, che rende concreto e attuale il pregiudizio alla funzionalità operativa in caso di accoglimento dell’istanza.
Il Fatto
Una sottotenente dell’Aeronautica militare, laureata in medicina e chirurgia e assegnata al Poligono Sperimentale e di addestramento interforze di Perdasdefogu quale unico ufficiale medico, impugnava il diniego opposto dal Ministero della Difesa alla sua istanza di collocamento in aspettativa senza assegni per concludere il corso di formazione specialistica in medicina generale, già intrapreso e sospeso.
Il provvedimento di rigetto era motivato con riferimento alla recente assegnazione della ricorrente a una sede per cui era stato indetto un concorso straordinario finalizzato al ripianamento organico, alla circostanza che la stessa risultava l’unico ufficiale medico ivi in forza e al conseguente pregiudizio per la funzionalità operativa della struttura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, richiamato il quadro normativo di cui all’art. 756 del d.lgs. n. 66/2010, ha rammentato la giurisprudenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (n. 355 del 2022), secondo cui l’aspettativa è limitabile solo in presenza di rigorose e motivate esigenze, ancorate alla valutazione dei compiti specifici e delle peculiarità di impiego del richiedente, nonché delle esigenze organizzativo-funzionali del settore.
Il Collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, la motivazione del diniego soddisfacesse tali requisiti, essendo diffusamente articolata e riferita a circostanze specifiche. La circostanza che la ricorrente fosse l’unico ufficiale medico presso la sede di Perdasdefogu manifestava in modo plastico le esigenze organizzative ostative all’accoglimento dell’istanza, ulteriormente evidenziate dalle considerazioni circa la procedura concorsuale e le condizioni della sede.
La Corte ha quindi disatteso le censure della ricorrente, rilevando come la stessa non avesse offerto elementi concreti per sostenere la violazione del principio di proporzionalità, limitandosi a un generico richiamo alla possibilità di adottare provvedimenti diversi senza indicare quali. Il Collegio ha infine precisato che la presenza di un medico civile presso la sede è del tutto irrilevante, poiché nella valutazione delle esigenze di servizio rilevano esclusivamente le posizioni del personale militare.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero della Difesa.
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Nota della Redazione
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