Allaccio idrico e controversia sulla proprietà: l’accesso al servizio non può essere inibito da contenziosi con terzi (TAR Sardegna n. 120 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore del servizio idrico è tenuto a garantire l’accesso al servizio all’utente che dimostri la sussistenza dei presupposti legittimanti, senza poter fondare il diniego esclusivamente sull’esistenza di un contenzioso civile o penale tra il richiedente e soggetti terzi circa il titolo di disponibilità dell’immobile. L’accesso a un servizio indispensabile come quello idrico non può essere inibito da una mera diffida o denuncia presentata da un controinteressato: il gestore deve, in ogni caso, svolgere una propria istruttoria e valutare l’effettiva sussistenza dei presupposti. In sede cautelare, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e la carenza di periculum in mora, se non sufficientemente comprovati dalle eccezioni di parte, non ostano alla concessione della misura, rimanendo riservati alla fase di merito. Il riesame dell’istanza, disposto dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., deve essere effettuato dall’amministrazione entro un termine assegnato, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Il Fatto

La società Autotrasporti Olbia impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Consorzio di Bonifica della Gallura aveva respinto la propria istanza di autorizzazione all’allaccio idrico per le particelle 256 e 257 del Foglio 50, di cui affermava di essere proprietaria. Nel ricorso, la società deduceva la violazione del Regolamento per la gestione e distribuzione della risorsa idrica, il difetto di istruttoria e di motivazione, la falsità del presupposto e l’eccesso di potere, nonché la mancata comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Si costituivano il Consorzio e le controinteressate, tra cui la Luppu S.r.l., eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e l’insussistenza del periculum in mora, atteso che il mancato allaccio avrebbe inciso su un impianto industriale diverso, gestito da altro soggetto, privo di legittima fonte di approvvigionamento. All’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2026, l’istanza cautelare veniva trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, rilevando come il Consorzio avesse negato l’allaccio alla ricorrente in virtù del mero rilievo dell’esistenza di un contenzioso civile e penale in corso con soggetti terzi circa il legittimo titolo di disponibilità della particella interessata. Nessuna valutazione era stata compiuta dal gestore in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso al servizio, pur essendo la società pacificamente proprietaria delle particelle e ivi presente una sua unità immobiliare.

Il Collegio ha evidenziato che il gestore del servizio idrico non può disconoscere i presupposti dell’accesso al servizio in ragione di una controversia civilistica sulla proprietà: diversamente opinando, l’accesso a un servizio indispensabile potrebbe essere inibito da qualsiasi controinteressato disposto a presentare una diffida o una denuncia. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio grave e irreparabile è stato ritenuto dimostrato in ragione della natura fondamentale del servizio idrico per lo svolgimento di qualsiasi attività d’impresa.

Il Collegio ha infine ritenuto non sufficientemente comprovate, allo stato, le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di interesse sollevate dalla controinteressata, riservandone la valutazione alla fase di merito. Ha pertanto accolto l’istanza cautelare, disponendo il riesame dell’istanza della ricorrente da parte del Consorzio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e fissando l’udienza pubblica di merito, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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