Giudizio di congruità dell’offerta ha natura globale e sintetica (TAR Lazio n. 5883 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta costituisce un giudizio di natura globale e sintetica, che non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo, ma deve accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile. Eventuali voci in perdita possono trovare compensazione in altre componenti della medesima offerta, come gli accantonamenti per spese generali, i fondi rischi o l’utile d’impresa. Tale valutazione è espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione appaltante, sindacabile in giudizio solo per illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Il giudizio di congruità, ai sensi della lex specialis, deve trovare giustificazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni “a canone”, non rilevando le attività “extra canone a richiesta”, meramente eventuali.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente, secondo classificato nella procedura aperta indetta da Rai per l’affidamento del servizio di movimentazione e trasporto, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 1, disposta in favore della società controinteressata all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi di valutazione: l’utilizzo del monte ore teorico anziché effettivo nel calcolo del costo della manodopera; la sottostima delle ore necessarie per i servizi “a canone” con particolare riguardo alle aree economato/logistica e impianti speciali; l’omessa indicazione del corrispettivo del contratto di avvalimento nel quadro economico dell’offerta; la disistima dei costi per le squadre di emergenza e la mancata giustificazione dei servizi “extra canone a richiesta”. Il ricorrente ha altresì proposto istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. per ottenere la documentazione relativa alle giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel respingere la richiesta di stralcio delle memorie di replica tardive, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. a) c.p.a., i termini processuali sono dimidiati e che il sabato è equiparato ai giorni festivi soltanto per i termini che si calcolano in avanti e non per quelli a ritroso, come quelli per il deposito di memorie prima dell’udienza. Sul merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure del ricorrente, richiamando la natura globale e sintetica del giudizio di congruità dell’offerta.
Quanto alla prima doglianza, il TAR ha accertato che la stazione appaltante, in sede di supplemento istruttorio, aveva espressamente richiesto all’aggiudicataria di ricalcolare il costo orario del personale utilizzando il monte ore effettivo di 1.573 ore, e che il concorrente aveva ottemperato, escludendo ogni confusione tra monte ore teorico ed effettivo. Sulla seconda censura, il Collegio ha rilevato che il Capitolato non impone la compresenza di due addetti per le aree economato/logistica e impianti speciali, ma solo la copertura della fascia oraria con almeno due risorse, escludendo inoltre l’espletamento del servizio nelle settimane festive indicate dalla lex specialis.
Il TAR ha altresì rigettato la doglianza relativa alla mancata indicazione del corrispettivo dell’avvalimento, osservando che le spese generali hanno struttura flessibile e che la voce di € 25.328,85 prevista nei giustificativi è potenzialmente suscettibile di compensare i costi del contratto di avvalimento pari a € 15.000,00. Quanto alla disistima dei costi per le squadre di emergenza, il Collegio ha condiviso i rilievi della stazione appaltante circa l’esistenza di agevolazioni contributive e previdenziali idonee ad assorbire eventuali discrepanze. Infine, in ordine ai servizi “extra canone a richiesta”, il TAR ha richiamato l’art. 29 del disciplinare, non impugnato, che limita la verifica di congruità alle sole prestazioni “a canone”.
La domanda di annullamento è stata pertanto respinta, mentre è stata dichiarata la cessata materia del contendere sulla domanda di accesso, essendo la documentazione richiesta stata depositata in giudizio dalla stazione appaltante. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente soccombente.
Nota della Redazione
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