Insussistenza del fumus per la sospensione cautelare in appalti, con ristoro economico ex post (TAR Abruzzo n. 33 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., l’accoglimento della sospensione dell’efficacia dell’atto di aggiudicazione postula il riscontro del duplice presupposto del fumus boni iuris e del periculum in mora, la cui insussistenza determina il rigetto dell’istanza. Ai fini del requisito del periculum, il pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente, ove abbia carattere eminentemente economico, è da ritenersi ristorabile ex post e non integra pertanto il danno grave e irreparabile richiesto dalla normativa processuale. La celerità del rito, congiunta alla lunga durata dell’appalto e alla conseguente possibilità di eventuale subentro della ricorrente in caso di accoglimento del ricorso nel merito, esclude l’urgenza di una tutela interinale.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale, operante nel settore dei servizi alla persona, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, l’atto n. 247 del 10 febbraio 2026 con cui il Comune di Ortona ha disposto l’aggiudicazione, mediante procedura aperta, dell’appalto di servizi di assistenza educativa scolastica per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, in favore di altra società cooperativa.
La ricorrente, risultata non aggiudicataria, ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto di aggiudicazione e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, deducendone l’illegittimità. Ha altresì presentato domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.a., assumendo la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ortona e la controinteressata, contestando la fondatezza delle doglianze e dell’istanza cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, ha scrutinato l’istanza cautelare alla luce dei presupposti richiesti dalla disciplina del processo amministrativo, rilevando innanzitutto il difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda presentata dalla parte ricorrente.
Un primo profilo attiene alla natura del pregiudizio dedotto. Il Collegio ha osservato che il danno lamentato dalla ricorrente presenta carattere eminentemente economico e, come tale, è suscettibile di essere ristorato ex post attraverso gli strumenti propri della tutela risarcitoria, ove il ricorso risulti fondato all’esito del giudizio di merito. Tale circostanza esclude la configurabilità di un danno grave e irreparabile, che costituisce il presupposto indefettibile per la concessione della tutela cautelare.
Ulteriore elemento valutato dal Tribunale è rappresentato dalla celerità del rito processuale applicabile alla controversia. La fissazione dell’udienza di merito in tempi ravvicinati riduce l’arco temporale entro il quale la ricorrente sarebbe eventualmente privata dell’aggiudicazione e rende meno urgente l’intervento anticipatorio del giudice cautelare. A ciò si aggiunge la lunga durata dell’appalto, che rende concreta la possibilità di un eventuale subentro della ricorrente nell’esecuzione del servizio in epoca successiva, qualora il ricorso sia accolto.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, disponendo la trattazione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 26 giugno 2026, e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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