Contributi PSR: ammissione provvisoria e recupero degli anticipi non ammissibili (TAR Marche n. 350 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al finanziamento di un progetto a valere sul PSR non attribuisce in via definitiva una posizione di vantaggio, ma è provvisoria e ontologicamente soggetta ai successivi controlli all’esito dei quali il beneficio viene erogato. La verifica in fase di saldo può accertare anche l’assenza originaria dei requisiti di ammissione delle opere, compiendo un sopralluogo sul posto, senza che ciò integri una rivalutazione vietata. La mera concessione provvisoria non fonda alcun affidamento legittimo sulla conservazione dell’utilità ricevuta. Il recupero di erogazioni indebite di denaro pubblico non richiede motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto né comparazione con quello del debitore, neppure in caso di buona fede del beneficiario. Ai fini dell’esimente sanzionatoria dell’art. 63 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, la prova della non responsabilità grava sul beneficiario.
Il Fatto
Una società agricola partecipava al bando PSR 2014-2020 della Regione Marche, ottenendo nel 2019 la finanziabilità di un progetto che includeva contributi per la Sottomisura 6.1 e la Sottomisura 4.1, per un importo massimo complessivo di 310.000 euro. La società riceveva anticipi pari a 125.000 euro a valere sulla Sottomisura 4.1.
Dopo un’istanza di riesame, la Regione riconosceva l’intero importo della Sottomisura 6.1, ma con il decreto dirigenziale n. 693/2024 disponeva il recupero di 50.446,93 euro, comprensivo di sanzione, erogati in anticipo sulla Sottomisura 4.1, a titolo di restituzione di aiuti indebitamente percepiti. L’elemento centrale riguarda l’ammissibilità di alcune opere edili di coibentazione e interramento di una struttura asseritamente preesistente, denominata intercapedine lato est del capannone. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Marche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti e tre i motivi. Sul primo, il TAR osserva che il punto 7.5.2 del bando consente la liquidazione del saldo solo dopo la verifica del raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento di un sopralluogo aziendale, inteso a controllare l’effettiva realizzazione degli investimenti e la regolare esecuzione delle opere. Tale verifica può includere il riscontro sul posto dell’assenza originaria dei requisiti di ammissione, soprattutto se tale assenza non emergeva con evidenza dalla documentazione presentata.
Il Collegio richiama il principio per cui l’ammissione al finanziamento non costituisce attribuzione definitiva di un beneficio, essendo provvisoria e soggetta ai controlli successivi. La mera concessione provvisoria non può fondare un affidamento legittimo: occorre che il beneficiario si sottoponga al controllo amministrativo ai fini della determinazione definitiva del contributo nell’an e nel quantum.
Trattandosi di fondi pubblici, la spettanza non può essere sottratta a una dettagliata verifica della corrispondenza del programma di investimento. Il recupero di un illegittimo esborso di denaro pubblico non richiede motivazione specifica né comparazione con l’interesse del debitore, neppure in caso di buona fede o con riguardo al decorso del tempo, rilevante solo nel differente caso dell’autotutela. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 49 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, il Collegio rileva che il divieto di partecipazione degli ispettori ai controlli amministrativi riguarda solo i controlli a campione: il sopralluogo in questione è invece parte del procedimento di erogazione, previsto dal bando.
Sul secondo motivo, il verbale di riesame motiva adeguatamente sulla non finanziabilità dell’opera, richiamata nel provvedimento impugnato: la motivazione per relationem è tecnica ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990, senza limiti di carattere eccezionale. La garanzia del privato non viene meno quando le ragioni emergono dagli atti del procedimento. La mancata allegazione o disponibilità degli atti non incide sulla legittimità, potendo rilevare semmai come errore scusabile.
Sul terzo motivo, l’entità della sanzione è ricavabile per sottrazione dal decreto impugnato e non è indeterminabile. L’esimente dell’art. 63 richiede che il beneficiario dimostri in modo soddisfacente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile: l’onere della prova grava su di lui. Nel caso concreto la società non ha mai documentato la funzionalità dell’opera né la sua presenza negli elaborati grafici, limitandosi a deduzioni generiche.
Nota della Redazione
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