Obbligo di concludere il procedimento di autorizzazione unica per impianti di accumulo: il silenzio della Regione è illegittimo (TAR Sardegna n. 775 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di accumulo entro i termini previsti dall’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 configura un’illegittima inerzia dell’Amministrazione, azionabile ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. L’obbligo di provvedere in modo espresso deriva sia dall’art. 2 della legge n. 241/1990, sia dalla disciplina di settore, che fissa termini perentori per lo svolgimento dell’istruttoria e per la convocazione della conferenza di servizi. In caso di accoglimento del ricorso avverso il silenzio, il giudice ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, di regola novanta giorni.
Il Fatto
La società ricorrente presentava, in data 30.5.2025, un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo con potenza in immissione e in prelievo pari a 50,4 MW, denominato “Agrisardegna Bess”, sito nel Comune di Guspini. L’istanza veniva trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria, a seguito di un precedente invio al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Nonostante le plurime diffide inviate dall’istante, l’Amministrazione regionale non avviava né concludeva il procedimento. La società proponeva quindi ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio, deducendo la violazione dei termini procedimentali di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 e all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nonché dei principi generali dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in modo espresso. Il Collegio ha ricostruito la scansione procedimentale dettata dall’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024, applicabile alla fattispecie in virtù del richiamo operato dalle Linee guida regionali, che impone termini serrati per la verifica della completezza della documentazione, la richiesta di integrazioni e la convocazione della conferenza di servizi, il cui termine di conclusione è fissato in centoventi giorni.
Nel caso di specie, a seguito dell’istanza presentata in data 30.5.2025, l’Amministrazione regionale non aveva compiuto alcuna attività istruttoria. Il Tribunale ha pertanto qualificato tale condotta come un’inerzia illegittima, in palese violazione dell’obbligo di concludere il procedimento derivante dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e dalla disciplina specialistica. Nessuna causa di sospensione o interruzione del termine risultava infatti allegata o provata.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione regionale di istruire e concludere il procedimento di autorizzazione unica, con l’adozione del provvedimento conclusivo espresso entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. La pronuncia ha precisato che l’ordine di concludere il procedimento non incide sull’esercizio del potere amministrativo, che resta pienamente vincolato al rispetto dei presupposti di legge.
La Regione, rimasta contumace, è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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